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Omessa custodia: l’ente appaltante ne è responsabile

Appaltare un servizio mantenendo il controllo su operatività e organizzazione, comporta comunque una responsabilità in caso di danno ad un utente: è quanto è stato stabilito per un caso di smarrimento in aeroporto a Milano

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La società aeroportuale che gestisce e cura anche l’organizzazione interna agli aeroporti è responsabile della qualità e affidabilità del servizio offerto, e anche di eventuali danni arrecati alla utenza durante lo svolgimento del servizio.
È quanto ha affermato il tribunale di Milano nella sentenza n. 10465 – sezione VII civile – depositata lo scorso 17 settembre 2015, accogliendo la domanda di risarcimento del danno di una donna che, durante le operazioni di controllo di sicurezza al metal detector, aveva denunciato lo smarrimento di un orologio Rolex dalla cassettina in cui aveva riposto gli oggetti prima di accedere al gate.
La Sea si era difesa in giudizio non contestando il fatto in sé (la sparizione dell’oggetto di valore), ma sostenendo la propria estraneità a qualunque imputazione di responsabilità per obblighi di custodia e di vigilanza, sostenendo di essere del tutto estranea alla fase di controllo dei passeggeri e dei bagagli prima del loro accesso all'area di imbarco.




La definizione delle responsabilità

Secondo la società di gestione dei servizi, i compiti di Sea sono solo quelli indicati chiaramente dal codice navigazione (art.705 Cod. Nav.), non potendo eseguire direttamente e materialmente operazioni di controllo sicurezza sui passeggeri e bagagli, in quanto operazioni da espletarsi sotto controllo di Enti competenti e sotto la superiore vigilanza di Enac e della Polizia di Stato o di Frontiera.
Il tribunale, nel disattendere le difese della società di gestione, rileva che Enac è autorità di certificazione e di vigilanza e che l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dei servizi sono compiti di Sea.
Da tale premessa non può che derivarne la responsabilità stessa del gestore per quanto può accadere nelle fasi operative ad esso affidate. Peraltro, rileva il tribunale, il codice della navigazione definisce ruoli, competenze e responsabilità dei vari soggetti operanti nel settore dell’aviazione civile.
In particolare, il gestore aeroportuale è soggetto al quale le disposizioni normative affidano, assieme ad altre funzioni, il compito di coordinare e controllare le attività degli altri operatori presenti nello scalo, riconoscendogli il ruolo di soggetto responsabile dell'efficienza ed operatività dell'aeroporto.
Non senza rilevare, osserva il tribunale, che oneri relativi all’effettuazione dei controlli rappresentano un importo aggiuntivo ai diritti d’imbarco passeggeri e sono fatturati da Sea ai vettori.
Il controllo avviene secondo procedure ben disciplinate a livello normativo e prevedono che lo stesso sia effettuato su tutti i passeggeri mediante l’utilizzo di metal detector fissi e manuali, di macchine x-ray, Etds (Explosive trace detection system) e “shoe analyzer”.
A seguito di allarme, e con l’autorizzazione del passeggero, l’addetto Sea alla sicurezza provvede all’ispezione manuale della persona e al controllo dei capi di abbigliamento.
Se dopo l’ispezione manuale il caso rimane sospetto, o in caso di ritrovamento di armi od oggetti pericolosi, l’addetto Sea alla sicurezza contatta la Polizia di Stato.

All’Ente il dovere di custodia

Da quanto esposto, consegue la non sostenibilità della difesa dell’ente gestore dei servizi aeroportuali, secondo la quale lo stesso sarebbe del tutto estraneo all'attività di controllo dei passeggeri e dei bagagli, non avendo alcun dovere di custodia.
Al contrario il tribunale ha posto in luce come sia proprio a carico di Sea e dei suoi addetti il controllo dei passeggeri al momento dell'ingresso nella zona "sterile"; né l'aver affidato l'esecuzione materiale dei servizi a personale anche altamente qualificato esonera da responsabilità il soggetto tenuto ad amministrare, organizzare e gestire le varie fasi di controllo.
In conclusione, la circostanza dell'inserimento dell'orologio Rolex nella cassettina ed il non averlo più rinvenuto (circostanze confermate dal soggetto che era presente al momento dei fatti e che è stato escusso come teste) costituisce una responsabilità dell’ente preposto alle operazioni di controllo, per omessa custodia, nella violazione di un principio di affidamento dell’utente che, spogliandosi di beni di valore in ossequio a normative cogenti, affidi i propri beni alla temporanea custodia della organizzazione demandata allo stesso ente.
Il conseguente danno patrimoniale da perdita del bene di valore, a causa della violazione di tale obbligazione accessoria di custodia, determina così obbligo a risarcire il relativo danno a favore del passeggero.





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