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Se il danneggiato è straniero

Il quantum deve essere commisurato al livello di vita e alla capacità di spesa del Paese in cui risiede chi ha subito il dolo. Questa, in sintesi, una recente sentenza della Corte di Appello di Milano inerente un cittadino rumeno deceduto, in Italia, a seguito di incidente

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Una sentenza della Corte di Appello di Milano (n.3223 del 24 luglio 2015) consente di ritornare su una questione giuridica antica, da sempre controversa e mai giunta ad una vera soluzione condivisa in dottrina ed in giurisprudenza.
La questione si pone in questi termini: quanto deve essere risarcito (a parità di lesione da fatto illecito) al soggetto straniero che risieda un Paese estero ove il regime socio economico e il costo della vita sia sensibilmente inferiore a quello dello Stato (l’Italia) ove viene generato il provvedimento giudiziale di condanna?
Se – per compensare un danno ingiustamente subito per l'uccisione di un congiunto – assegno una somma di danaro, il costo della vita del Paese ove presumibilmente tale danaro verrà speso deve incidere sulla cifra economica corrisposta all’avente diritto?
Un cittadino rumeno viene investito in strada e riporta lesioni mortali. Agiscono avanti al tribunale di Milano i congiunti della vittima tutti residenti in Romania. Il tribunale respinge la domanda assolvendo il conducente della autovettura da una imputazione di colpa, mentre la Corte di Appello ritiene che, al fatto, abbiano parimenti concorso la vittima e l’automobilista.
Ma il punto di rilievo è il quantum risarcibile alla famiglia del congiunto deceduto.
Su questo aspetto la Corte pronuncia parole chiare e – a nostro giudizio – difficilmente criticabili: deve ritenersi che la liquidazione risarcitoria non potrà avvenire sulla base assoluta dei parametri vigenti nella realtà italiana, bensì dovrà trovare un elettivo e prioritario indice di riferimento nel luogo di abituale ed effettiva residenza dei danneggiati dovendo il danno non patrimoniale, che assume connotazione monetaria, essere ragguagliato alla realtà socio economica in cui vivono i soggetti danneggiati.

Il risarcimento è legato al costo della vita

Detto altrimenti, se il nostro sistema compensa un bene immateriale (la sofferenza per il lutto in ultima analisi) con una somma di danaro, per determinare tale entità monetaria deve essere acquisita non solo la valuta astratta, bensì anche la capacità di spesa e il valore che la stessa somma può avere nel Paese ove presumibilmente verrà spesa.
Nel caso specifico, la Corte liquida primariamente la somma di  140.000 euro a titolo di risarcimento per la lesione del rapporto parentale, somma che ha una sua specifica connotazione economica parametrata al potere d’acquisto della moneta in Italia (ne sono indice, ad esempio, il prezzo al metro quadro di un immobile civile) e che, invece, in Romania ha tutt’altro valore.
Liquidare la stessa somma equivarrebbe dunque a compensare diversamente e pregiudizievolmente, a parità di lesione, il cittadino italiano rispetto a quello straniero.
Precisa bene sul punto la Corte che a variare non è dunque l’entità delle ideali soddisfazioni surrogatorie e compensative, computata secondo i comuni canoni e parametri .. bensì la quantità di danaro occorrente a procurarle nella realtà socio economica in cui sono inseriti i soggetti danneggiati.

Non sanzione, ma riparazione

Nel solco di quanto affermato dalla recentissima e famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di inesistenza del danno da morte (o tanatologico) nel nostro ordinamento (la n. 15350 del 22 luglio 2015 di cui si è parlato anche in questo Giornale), la Corte di Appello di Milano rammenta che non essendo in questione una finalità sanzionatoria, bensì uno scopo eminentemente riparatorio del patimento provocato, in funzione di quest’ultimo ben può rivestire imprescindibile rilevanza la specificità dell’area monetaria e nazionale nella quale verrà poi utilizzato il danno conseguito.
Si è detto che quella qui evidenziata è un'antica questione dibattuta ad ogni livello in dottrina e in giurisprudenza (una lontana decisione della Cassazione – la n. 1637 dell’anno 2000 - aprì il dibattito affermando il principio ribadito oggi dalla Corte di Appello di Milano), tra fazioni opposte e sterili accuse di discriminazione verso i cittadini stranieri.
In verità, se il nostro ordinamento utilizza il parametro materiale della moneta conferita a compensare un bene immateriale, la capacità di spesa (e quindi di consolare il lutto) deve necessariamente incidere sul meccanismo di determinazione del quantum riconosciuto: nel caso specifico, la Corte abbatte della misura del 30% la somma che avrebbe altrimenti riconosciuto  a favore di una vittima residente in Italia.


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