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Fatto accidentale, eliminare le ambiguità

Per evitare contenziosi è consigliabile adottare, nella clausola di limitazione della responsabilità, una formulazione più puntuale, anche con l’individuazione espressa dei casi e degli eventi esclusi dalla garanzia

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Nella prassi, si è soliti inserire clausole di limitazione di questo tipo: La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Come noto, si tratta di clausole che limitano la garanzia assicurativa ai fatti derivanti da danni accidentali; tuttavia, il concetto di accidentalità ha dato luogo, in dottrina e giurisprudenza, ad un vivace dibattito: l’estensione, più o meno ampia, dei danni risarcibili dipende, infatti, dal significato che l’interprete attribuisce al predetto termine.

Secondo un orientamento consolidato, quando una clausola contrattuale fa riferimento ai danni conseguenti al verificarsi di fatti accidentali, questa intende prendere in considerazione le condotte colpose e, allo stesso tempo, intende escludere quelle meramente accidentali, dovute cioè a caso fortuito o forza maggiore (es. Cass. Civ. n. 4118/1995 ha ritenuto fatto accidentale il danno causato dal taglio volontario di un albero, abbattutosi su di una cassetta di protezione del cavo telefonico, a causa di un erroneo calcolo della traiettoria di caduta; cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 5273/2008, Cass. Civ. n. 2863/1990, Cass. Civ. n. 6071/1983).

Vi è un secondo orientamento, minoritario, secondo cui l’accidentalità non richiede l’imprevedibilità dell’evento dannoso, ma l’incertezza nella sua specificità, sicché si configura quando, pur essendo astrattamente possibile prevedere il verificarsi di un’evenienza di un certo tipo, è incerto l’insieme di fattori che concorre alla sua determinazione (es. è stato considerato accidentale il danneggiamento di colture di fiori causato dal deposito di polvere provocata dallo svolgimento di attività di produzione e trasporto di calcestruzzo; in quel caso, l’assicurazione, circoscritta ai fatti accidentali, aveva ad oggetto i danni provocati dallo svolgimento delle predette attività; cfr. Cass. Civ. n. 2652/1981).

Se la clausola non è chiara

È chiaro che l’adesione ad una delle due interpretazioni precedentemente proposte ha notevoli risvolti sul piano pratico, ampliando o riducendo l’ambito dei danni risarcibili ed è altrettanto chiaro che una clausola, nella formulazione sopra riportata, possa essere considerata generica: l’assicuratore, affidandosi ad una clausola non propriamente chiara, non risulterebbe pienamente tutelato poiché, in caso di contenzioso, sarebbe esposto ai risultati interpretativi del giudice.

Alla luce della nostra esperienza e sulla base di casi recentemente analizzati, per ridurre al minimo il rischio, si consiglia di inserire una simile clausola contrattuale in tutti quei casi in cui l’accidentalità può essere ragionevolmente identificata con tutto ciò che, nel quadro di una regolare successione causale, sfugge al dominio e al controllo dell’assicurato (ad es. un’attività imprenditoriale quale quella di produzione di calcestruzzo o di tinteggiatura di edifici; si tratta di attività che presentano confini seppur incerti, piuttosto definibili).

Contrariamente, inserire una simile clausola in un’assicurazione, ad esempio in tema di attività medica, data la natura della stessa, per le ragioni appena evidenziate, è sconsigliabile; tenuto conto del fatto che l’accidentalità non sussiste quando l'evento dannoso si verifica in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata predisposta ed eseguita e ciò perché verrebbe meno la natura aleatoria del contratto di assicurazione.

Una formulazione più puntuale

Il consiglio quindi è quello di eliminare ogni elemento di ambiguità, affidandosi ad una formulazione più puntuale della nozione di fatti accidentali, anche con l’individuazione espressa dei casi e degli eventi esclusi dalla garanzia e arricchendo la formula letterale della clausola di cui sopra: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione, a patto che si tratti di danni derivanti da un comportamento addebitabile a colpa, purché non grave e non reiterato nel tempo.
Il ricorso a questi espedienti consentirebbe di pervenire ad una maggiore certezza in caso di contenzioso.


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