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L’aggravamento del rischio: tutele per le compagnie assicurative

Nella definizione degli obblighi dell’assicurato, le clausole troppo generiche possono esporre le imprese a importanti rischi in caso di contezioso. Ecco come intervenire sui contratti per non dare spazio a incertezze interpretative

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L’art. 1898 c.c. disciplina, come noto, l’ipotesi di aggravamento del rischio durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione. Nella prassi contrattuale, molto frequentemente, ci si imbatte in condizioni generali che, con riferimento alla predetta norma, ne riversano il contenuto in clausole predisposte, in parte, in questi termini: “L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione”.

Ma quali i mutamenti/aggravamenti per cui nasce effettivamente l’obbligo per l’assicurato di darne pronta comunicazione alla compagnia assicuratrice? Quali le tutele offerte all’assicuratore?

La giurisprudenza più recente ha statuito che, per essere rilevanti ai sensi dell’art. 1898 c.c., debbano verificarsi circostanze tali per cui si registri:

a) un aumento delle possibilità di verificazione dell’evento previsto dal contratto assicurativo, tale che la gravità e l’intensità del rischio che ne consegue comporti, un’alterazione dell’equilibrio tra rischio e premio, al di là della normale alea contrattuale;
b) una situazione imprevista ed imprevedibile, derivane da un fatto estrinseco e nuovo;
c) un mutamento che produca una condizione permanente, nel senso che la situazione, che discende dal verificarsi degli aggravamenti, deve presentare i connotati della stabilità e non quelli della transitorietà, della persistenza e non della precarietà (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 18.01.2000 n. 500; Cass. Civ. 14.03.1996 n. 2115 e Cass. Civ. Sez. I 10.04.1987 n. 3563 nonché T. Varese, 08.10.1999).

Come evitare incertezze interpretative

È importante, però, prendere atto di quelli che sono gli effettivi risvolti pratici che discendono dal quadro appena delineato.
Parte della giurisprudenza ha respinto le deduzioni sollevate dalle compagnie assicurative a causa della genericità con cui era formulata la clausola in esame.

Alla luce di quanto esposto, s’impongono precise considerazioni con riferimento alla corretta predisposizione della clausola contrattuale de qua, per evitare di dar spazio ad incertezze interpretative che possano determinare incertezze nell’applicazione della normativa in esame.
Per evitare ogni sorta di questione in merito alla vessatorietà di detta clausola si può ipotizzare la sua impostazione in questi termini: “Il contraente ha l’obbligo di comunicare immediatamente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’assicuratore, ogni mutamento, non previsto o prevedibile, che determini un aggravamento del rischio tale che, se fosse esistito al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita ad un premio più alto. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione”.

In aggiunta, come già puntualizzato altrove, la compagnia potrebbe redigere clausole attinenti all’esclusione del rischio quanto più esaustive possibili, chiare e dettagliate anche con riferimento a tutto quanto non indennizzabile ma prevedibile in sede di conclusione del contratto (ad es. inserendo un patto di esclusione per il trasporto di cose per conto terzi sull’autoveicolo). 

Attraverso il ricorso a questo duplice espediente, pertanto, l’assicuratore risulterebbe pienamente tutelato in caso di mutamento (i.e. aggravamento) del rischio inizialmente assicurato.




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