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Imd2 in discussione al “trilogo”

Alle porte della fase finale della valutazione su Imd2, sono diversi i punti chiave della direttiva che ancora richiedono un confronto rispetto alla realtà italiana, in un contesto in cui la ricerca della linea comune lascia spazio per adozioni adattabili nei diversi Paesi

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Concluso l’iter presso il Parlamento (febbraio 2014) e il Consiglio europeo (novembre 2014), la direttiva Imd2 è entrata nella fase finale che prevede il “trilogo” (discussione tra Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Unione europea) che darà vita alla versione definitiva.
Dopo la Relazione del Parlamento Europeo e il passaggio in Consiglio, il testo di riferimento ha subìto alcune modifiche rispetto alla forma originaria. Rivediamo velocemente i diversi punti di discussione.

1.    Ambito di applicazione adeguato per una tutela del consumatore adeguata.
Nell’ambito di applicazione vengono fatti rientrare i distributori assicurativi (assicuratori, intermediari, intermediari a titolo accessorio), i siti comparatori/aggregatori, mentre sono escluse la gestione professionale e la liquidazione dei sinistri.
La direttiva non trova applicazione per i distributori a titolo accessorio con premi annui inferiori ai 400 euro, i quali “ricadono sotto la responsabilità del distributore assicurativo responsabile per l’attività di distribuzione”. A nostro avviso, per ragioni di tutela dei consumatori e di equità della concorrenza, tutti i fornitori di servizi e i distributori di beni che svolgono attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio, dovrebbero formare oggetto di regolamentazione e vigilanza in maniera chiara ai sensi dell’Imd2.

2.    Necessaria chiarezza per quanto riguarda le attività transfrontaliere
Uno degli obiettivi della Imd2 è di fare chiarezza sulle attività transfrontaliere Ls (Libertà di stabilimento) e Lps (Libera prestazione di servizi). Per ragioni di certezza giuridica andrebbe descritto con chiarezza “l’elemento qualificante le attività svolte dall’intermediario in regime di Lps”, in quanto norme e obblighi d’informazione più rigorosi imposti dallo Stato ospitante potrebbero essere applicati agli intermediari che operano in regime di Lps in quello stesso Paese. Una maggiore chiarezza consentirebbe agli intermediari di individuare l’autorità di vigilanza competente quando operano in regime di Lps e agli Stati ospitanti di sapere esattamente quando usare i nuovi poteri di vigilanza. La stessa avvertenza andrebbe applicata anche agli intermediari in regime di Ls. In realtà il testo uscito dal Consiglio non contiene chiarimenti circa l’elemento qualificante delle attività svolte in regime di Lps/Ls.

3.    Comunicazione chiara di informazioni significative a livello contrattuale
Condividiamo l’utilità di fornire ai consumatori informazioni significative a livello contrattuale e apprezziamo la relazione del Parlamento Europeo che all’art. 16 introduce disposizioni per permettere ai consumatori di conoscere l’identità e l’indirizzo dell’intermediario, di sapere se opera in rappresentanza del cliente o per conto dell’assicuratore, se sta fornendo consulenza, e di essere informati sulle procedure di reclamo e ricorso.

Riteniamo altrettanto utile, prima della firma su assicurazioni vita di puro rischio o su contratti non-vita, che gli intermediari informino i clienti sulla natura della propria remunerazione, anche se non credo che questa misura favorisca l’assunzione di decisioni maggiormente consapevoli. Il consumatore si serve dell’intermediario proprio per la fiducia che ripone in lui, nella sua persona e nella sua professionalità.

È essenziale la parità di condizioni tra tutti i distributori, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Ciò significa che il cliente dovrà avere a disposizione le stesse informazioni, indipendentemente dal canale utilizzato. In caso contrario, i clienti sarebbero invogliati all’acquisto diretto, dove è vero che non si pagano commissioni, ma si sostengono altri costi di distribuzione, con il risultato di avere un accesso limitato ai servizi di intermediazione e di consulenza.

Ciò che non convince è l’utilità della comunicazione di “elementi quantitativi supplementari” prevista dalla relazione del Parlamento Europeo che al posto dell’obbligo, ha introdotto per gli intermediari una forma automatica di comunicazione sulla fonte e la natura della remunerazione, con facoltà per il consumatore di richiedere “informazioni supplementari dettagliate”.
Si tratta di informazioni che non sono pertinenti per le assicurazioni non-vita, come le Rc auto e le polizze sulla casa che oltre a non aggiungere nulla in termini di qualità del servizio, rischiano di indebolire la concorrenza.
Volgendo lo sguardo per un attimo alla realtà italiana, l’art. 131 del Codice delle Assicurazioni, secondo le modifiche della Legge Bersani, introdusse a suo tempo l’obbligo di informazione sulla remunerazione per la Rc Auto, replicato successivamente dall’Isvap (Regolamento n.35) per le polizze connesse con i mutui.
A distanza di qualche anno si può tranquillamente dire che nel nostro Paese la trasparenza dei costi si è rivelata inefficace, non apportando alcun beneficio.
Va tenuto comunque presente che la Imd2 è una direttiva di minima armonizzazione che consente agli Stati membri di andare oltre le sue disposizioni.

4.    Disposizioni adeguate in materia di cognizioni e capacità
Condividiamo il principio dello sviluppo professionale continuo (Spc), ma pensiamo che una direttiva europea non debba richiedere un numero prefissato di ore di Spc (200 ore in 5 anni secondo il Parlamento Europeo). Si tratta di questioni da lasciare agli Stati, nella maggior parte dei quali sono già presenti sistemi adattati alle situazioni nazionali.
Nell’interesse della tutela dei consumatori, ogni distributore di prodotti assicurativi, sia a tempo pieno sia part-time, deve essere in possesso di formazione e aggiornamento adeguato.

5.    Obblighi relativi a sorveglianza e controllo sul prodotto
La relazione del Parlamento Europeo ha correttamente introdotto l’obbligo di sorveglianza e controllo sui prodotti assicurativi di investimento (Priip), mentre il Consiglio ha esteso il concetto di sorveglianza a ogni tipologia di prodotto, senza tener conto che non esiste valore aggiunto nel prevedere obblighi di sorveglianza e controllo per i prodotti vita a puro rischio, piuttosto che per le polizze sulla casa o le Rc auto.

6.    Norme specifiche per i prodotti di investimento assicurativi
L’argomento è già stato trattato nell’art. 91 della Mifid 2, in modifica all’Imd1 che non necessiterebbe di ulteriori interventi. Tuttavia sarebbe importante non replicare in toto le norme di comportamento della Mifid 2 per tutti i tipi di Priip assicurativi.
Fondamentale pertanto prevedere che coloro che prestano attività di intermediazione, forniscono consulenza o vendono prodotti di investimento assicurativi continuino a essere registrati come intermediari assicurativi o assicuratori. Infatti, nonostante la componente di investimento, i prodotti di investimento assicurativi restano comunque prodotti di assicurazioni.
Sempre riguardo la Mifid 2, non sono condivisibili le restrizioni in materia di remunerazioni nel caso in cui l’impresa d’investimento informi il cliente sulla natura indipendente della consulenza prestata, perché il modello di business dei Priip è diverso da quello della Mifid. Vietare onorari o commissioni pagate o fornite da un terzo porterebbe i consumatori a pagare di più per i servizi con minori opportunità di scelta.
Inoltre, l’obbligo di relazionare periodicamente il cliente non dovrebbe essere applicabile a tutti gli intermediari assicurativi e a tutti i servizi di investimento assicurativo. Imporre quest’obbligo per tutte le operazioni non rispetta il principio di proporzionalità, con oneri e costi amministrativi che potrebbero essere troppo elevati per alcuni operatori senza recare benefici ai clienti. Gli intermediari dovrebbero essere liberi di fornire tale servizio supplementare nell’ambito della consulenza assicurativa in materia di investimenti, così come i clienti dovrebbero essere liberi di richiedere tale servizio a un costo aggiuntivo.
È quindi apprezzabile il significativo riconoscimento da parte del Consiglio delle differenze tra assicurazione non vita, vita di puro rischio e prodotti di investimento assicurativi. Così come è importante il segnale lanciato dal Parlamento europeo che ha votato contro il divieto di commissioni in caso di consulenza indipendente. Il testo permette a ogni Stato di decidere se vietare o limitare l’offerta o l’accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi, permettendo in questo modo di scegliere tra i diversi sistemi di remunerazione, a tutto beneficio del consumatore.

Antonia Boccadoro, Segr. Generale Aiba

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