Consulta, la disciplina delle lesioni lievi nell'Rca è conforme alla Costituzione
La sentenza depositata giovedì 16 ottobre chiarisce molte questioni legate al risarcimento del danno. I giudici della Consulta assumono una posizione netta in direzione della legittimità dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni. L'approfondimento dell'avvocato di Maurizio Hazan
Il tema afferente ai criteri liquidativi del danno alla persona nella Rc auto costituisce, si sa, da sempre terreno di confronto ideologico, economico e giuridico. E, a una prima lettura, la sentenza della Corte Costituzionale di giovedì 16 ottobre n. 235) irrompe nel dibattito con effetti potenzialmente deflagranti. Da più di dieci anni, invero, si attendeva una presa di posizione della Consulta, più volte sollecitata a proposito della tenuta costituzionale della disciplina legale del risarcimento dei danni da lesioni di lieve entità. Ma mentre in precedenza si era sempre tratta d'impaccio senza entrare nel merito (e affermando ogni volta la pregiudiziale inammissibilità delle questioni sollevate), la Corte Costituzionale assume oggi una posizione netta e in qualche modo tranciante.
LA POSTA IN GIOCO
L'argomento, come noto, è quello dei parametri di liquidazione delle lesioni di lieve entità (0-9%), rispetto ai quali si registrano annosi, diremmo quasi tediosi, contrasti interpretativi e applicativi, tanto in dottrina quanto in sede giurisdizionale (di merito e di legittimità). L'impostazione seguita dal legislatore, espressa in termini rotondi dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (ma delineata sin dalla legge 57 e del 2001), aveva da subito scatenato reazioni critiche e veementi, per lo più sul versante della violazione dei precetti costituzionali della parità di trattamento, del diritto alla salute, nonché del principio di integrale riparazione del danno. Ciò, da un lato, in relazione all'imposizione al giudicante di limiti massimi (20%) di personalizzazione dei valori espressi dalle tabelle ministeriali di riferimento; dall'altro in ragione della disparità di trattamento dei così detti sinistri di diritto comune, che non sarebbero assoggettati ad alcuna limitazione, rispetto a quelli della circolazione stradale (e oggi, probabilmente, della responsabilità sanitaria) che, viceversa, sconterebbero il barrage risarcitorio di legge.
Altra grande tematica controversa riguardava la portata di tali limiti di personalizzazione: laddove gli stessi avessero riguardato, come pure ritenuto da un consistente filone giurisprudenziale (si veda la sentenza della Cassazione del 7 giugno 2011, n. 12408), non solo il danno biologico puro ma anche il danno non patrimoniale latu sensu inteso (comprensivo di ogni eventuale sua declinazione e quindi anche del cosiddetto danno morale), la compressione del diritto all'integrale risarcimento del danno sarebbe risultata, secondo taluni interpreti, ancor più netta.
Da ultimo rimaneva da comprendere se l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, così come riformulato dal decreto legge 1/2012 (convertito con legge 27/2012), avesse effettivamente innovato la materia, marcando di ulteriori limiti (quelli relativi alla necessità di verificare i postumi attraverso un "accertamento clinico strumentale obiettivo") la liquidazione dei danni di non grave entità.
L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: UN APPROCCIO MIOPE
Già in altre sedi ci eravamo espressi nel senso di dover calare ciascuna di tali questioni entro il loro corretto contesto di riferimento. Così avevamo osservato, anche su questa testata, che la protestata illegittimità costituzionale della disciplina legale dei risarcimenti nella Rc auto, e dopo la legge Balduzzi, in sanità, si fondava su di un approccio alla questione un po' miope, e non sistematico.
La sempre più marcata tendenza legislativa a disegnare nuovi assetti della responsabilità in funzione della propria assicurabilità si è andata invero affermando, tanto più nell'ambito di sottosistemi autonomi, quali quello della Rc auto, caratterizzati da un vero e proprio obbligo di assicurare e di assicurarsi.
E pure avevamo osservato come l'attuale presa d'atto della non illimitata disponibilità delle risorse, postulasse l'opportunità di non respingere, e anzi accogliere, una concezione economica del danno e della responsabilità, secondo un'ottica di condivisione solidale e di equa ridistribuzione dei costi, nonché di socializzazione dei rischi e delle perdite; tanto più al cospetto della conclamata inefficienza dello Stato sociale, incapace di assumere su di sé buona parte dei nuovi danni, e della sempre maggiore tendenza a supplirne le carenze mediante il trasferimento al comparto privato. E a fronte dell'evidenza di un'assonanza letterale eloquente (quella tra assicurazione e sicurezza) l'istituto della responsabilità sembra avere un po' arretrato la propria sfera effettiva d'azione, lasciando spazi entro i quali l'area di ingerenza dell'assicurazione tende a espandersi con decisione.
IL CONTEMPERAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI COINVOLTI
Ebbene, ci pare la Corte Costituzionale abbia, oggi, affrontato le questioni sottopostele muovendo proprio dall'esigenza di considerarne gli impatti e la tenuta, sul piano della legittimità, entro logiche di largo respiro e sistematiche, tenendo conto di tutti i molteplici interessi implicati dalla disciplina legale dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità da circolazione stradale.
Quali i risultati cui la Consulta è pervenuta, tranciando (o almeno così ci pare) il nodo dei dubbi sin qui avviluppatisi?
Possiamo così sintetizzarli, anche riportando testualmente (in corsivo) alcuni passaggi della sentenza:
LA POSTA IN GIOCO
L'argomento, come noto, è quello dei parametri di liquidazione delle lesioni di lieve entità (0-9%), rispetto ai quali si registrano annosi, diremmo quasi tediosi, contrasti interpretativi e applicativi, tanto in dottrina quanto in sede giurisdizionale (di merito e di legittimità). L'impostazione seguita dal legislatore, espressa in termini rotondi dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (ma delineata sin dalla legge 57 e del 2001), aveva da subito scatenato reazioni critiche e veementi, per lo più sul versante della violazione dei precetti costituzionali della parità di trattamento, del diritto alla salute, nonché del principio di integrale riparazione del danno. Ciò, da un lato, in relazione all'imposizione al giudicante di limiti massimi (20%) di personalizzazione dei valori espressi dalle tabelle ministeriali di riferimento; dall'altro in ragione della disparità di trattamento dei così detti sinistri di diritto comune, che non sarebbero assoggettati ad alcuna limitazione, rispetto a quelli della circolazione stradale (e oggi, probabilmente, della responsabilità sanitaria) che, viceversa, sconterebbero il barrage risarcitorio di legge.
Altra grande tematica controversa riguardava la portata di tali limiti di personalizzazione: laddove gli stessi avessero riguardato, come pure ritenuto da un consistente filone giurisprudenziale (si veda la sentenza della Cassazione del 7 giugno 2011, n. 12408), non solo il danno biologico puro ma anche il danno non patrimoniale latu sensu inteso (comprensivo di ogni eventuale sua declinazione e quindi anche del cosiddetto danno morale), la compressione del diritto all'integrale risarcimento del danno sarebbe risultata, secondo taluni interpreti, ancor più netta.
Da ultimo rimaneva da comprendere se l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, così come riformulato dal decreto legge 1/2012 (convertito con legge 27/2012), avesse effettivamente innovato la materia, marcando di ulteriori limiti (quelli relativi alla necessità di verificare i postumi attraverso un "accertamento clinico strumentale obiettivo") la liquidazione dei danni di non grave entità.
L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: UN APPROCCIO MIOPE
Già in altre sedi ci eravamo espressi nel senso di dover calare ciascuna di tali questioni entro il loro corretto contesto di riferimento. Così avevamo osservato, anche su questa testata, che la protestata illegittimità costituzionale della disciplina legale dei risarcimenti nella Rc auto, e dopo la legge Balduzzi, in sanità, si fondava su di un approccio alla questione un po' miope, e non sistematico.
La sempre più marcata tendenza legislativa a disegnare nuovi assetti della responsabilità in funzione della propria assicurabilità si è andata invero affermando, tanto più nell'ambito di sottosistemi autonomi, quali quello della Rc auto, caratterizzati da un vero e proprio obbligo di assicurare e di assicurarsi.
E pure avevamo osservato come l'attuale presa d'atto della non illimitata disponibilità delle risorse, postulasse l'opportunità di non respingere, e anzi accogliere, una concezione economica del danno e della responsabilità, secondo un'ottica di condivisione solidale e di equa ridistribuzione dei costi, nonché di socializzazione dei rischi e delle perdite; tanto più al cospetto della conclamata inefficienza dello Stato sociale, incapace di assumere su di sé buona parte dei nuovi danni, e della sempre maggiore tendenza a supplirne le carenze mediante il trasferimento al comparto privato. E a fronte dell'evidenza di un'assonanza letterale eloquente (quella tra assicurazione e sicurezza) l'istituto della responsabilità sembra avere un po' arretrato la propria sfera effettiva d'azione, lasciando spazi entro i quali l'area di ingerenza dell'assicurazione tende a espandersi con decisione.
IL CONTEMPERAMENTO DEI DIVERSI INTERESSI COINVOLTI
Ebbene, ci pare la Corte Costituzionale abbia, oggi, affrontato le questioni sottopostele muovendo proprio dall'esigenza di considerarne gli impatti e la tenuta, sul piano della legittimità, entro logiche di largo respiro e sistematiche, tenendo conto di tutti i molteplici interessi implicati dalla disciplina legale dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità da circolazione stradale.
Quali i risultati cui la Consulta è pervenuta, tranciando (o almeno così ci pare) il nodo dei dubbi sin qui avviluppatisi?
Possiamo così sintetizzarli, anche riportando testualmente (in corsivo) alcuni passaggi della sentenza:
- L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni non esclude il risarcimento del danno morale, ed anzi lo ammette, sia pur entro il limite della personalizzazione del 20%.
- Come già affermato dalle note sentenze gemelle della Cassazione dell'11 novembre 2008 il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'articolo 2 della Costituzione) comporta che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il "livello di tollerabilità" che ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone.
- A tale bilanciamento - che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela - non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea - poiché [...] questa Corte [...] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate.
- Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. - per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona - va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.
- [...] in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.
- Il meccanismo legale standardizzato di quantificazione del danno - attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella - lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.
L'AUTONOMIA DEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA
Una così chiara ricognizione dell'autonomia del sistema della responsabilità, obbligatoriamente assicurata, della Rc auto (e delle correlate regole liquidative), dovrebbe aver rotto, in termini auspicabilmente definitivi, gli argini di quei dubbi e di quelle titubanze che avevano alimentato, specie nell'ultima decade, una conflittualità talvolta esasperata e un contenzioso davvero insostenibile, almeno in considerazione degli enormi costi generali dallo stesso indotti. Dipoi, sia pur incidentalmente e in modo meno cristallino, il giudice delle leggi interviene sul contenuto dei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 32 del dl 1/2012 (convertito in legge 27/2012), fornendone un'interpretazione tale da escludere che si tratti di una norma dai contenuti meramente esortativi, come da taluno in passato sostenuto. Al contrario, secondo la consulta tali nuove disposizioni - che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore) - comporterebbero:- la necessità di un "accertamento clinico strumentale" (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;
- la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.
LE QUESTIONI ANCORA APERTE
Rimangono, cionondimeno, alcuni punti ancora in sospeso. La logica di sistema, e il principio dell'equo e solidale contemperamento di interessi, viene oggi affermato dalla Corte soltanto in relazione all'articolo 139 Codice delle assicurazioni e alla tipologia delle lesioni di lieve entità (sino al limite del 9%). Al di sopra di tale soglia vi è da chiedersi come possa operare la previsione dell'articolo 138, che pure introduce altri (e più alti) limiti di personalizzazione per le lesioni di non lieve entità, e se gli stessi, stante la non del tutto coincidente formulazione letterale con il 139, comprendano o meno il danno morale.
E vi è da chiedersi perché la Corte costituzionale, nel trattare proprio di danno morale ne abbia fornito una rappresentazione in qualche modo antica, riconducibile alla primigenia impostazione del Codice Civile del 1942 e definita come la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato.
Rimangono, cionondimeno, alcuni punti ancora in sospeso. La logica di sistema, e il principio dell'equo e solidale contemperamento di interessi, viene oggi affermato dalla Corte soltanto in relazione all'articolo 139 Codice delle assicurazioni e alla tipologia delle lesioni di lieve entità (sino al limite del 9%). Al di sopra di tale soglia vi è da chiedersi come possa operare la previsione dell'articolo 138, che pure introduce altri (e più alti) limiti di personalizzazione per le lesioni di non lieve entità, e se gli stessi, stante la non del tutto coincidente formulazione letterale con il 139, comprendano o meno il danno morale.
E vi è da chiedersi perché la Corte costituzionale, nel trattare proprio di danno morale ne abbia fornito una rappresentazione in qualche modo antica, riconducibile alla primigenia impostazione del Codice Civile del 1942 e definita come la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato.
È appena il caso di osservare come, proprio facendo leva su tale accezione del danno morale, taluni commentatori stiano già tentando di forzare in modo, a nostro parere, non giustificabile le ferme conclusioni della Corte costituzionale e di superare per altra via il solido barrage codicistico (evocando la pretesa possibilità di aggiungere al compendio risarcitorio già personalizzato ulteriori poste di danno non patrimoniale diverse dal morale).
Rimane aperto, infine, il delicato tema afferente ai danni non tabellati (non patrimoniali da lutto o da morte).
Rimane aperto, infine, il delicato tema afferente ai danni non tabellati (non patrimoniali da lutto o da morte).
Ma si sa, il nostro ordinamento, sia esso di diritto vigente sia di diritto vivente, procede a balzelli, alternando slanci a incomprensibili sopori.
Accontentiamoci, per ora, di questo pur significativo intervento della Corte, nell'auspicio che il sistema obbligatoriamente assicurato della Rc auto, si componga, a breve termine, armonicamente e in tutti i suoi tasselli.
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