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Prescrizione, amnistia e obblighi risarcitori

Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è pronunciata su un contrasto nel rapporto tra processo civile e processo penale, definendo che l’assoluzione penale non fa venir meno le responsabilità sotto il profilo civile

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È di questi giorni la pubblicazione di un'importante sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta per sanare un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare all'interno delle Sezioni Semplici in merito al rapporto tra processo civile e processo penale. La questione, come vedremo, è di sicuro interesse, anche sotto il profilo del risarcimento dei danni in sede civile.

La sentenza n. 40109 del 27 settembre 2013, ha affermato il seguente principio di diritto: In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 C.p.p.".

L'articolo 622 del Codice di procedura penale afferma che: "Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile".

Quali sono le conseguenze pratiche che derivano dalla pronuncia della Suprema Corte?
Senza volerci perdere in tecnicismi, che annoierebbero il lettore, la conseguenza del pronunciamento delle Sezioni Unite, che avalla la giurisprudenza prevalente sul tema (quella minoritaria sostiene invece che il rinvio andrebbe fatto alla Corte di Appello penale), è quello secondo il quale l'assoluzione nell'ambito del giudizio penale non determina necessariamente il venire meno della rilevanza del comportamento dell'imputato sotto il profilo civile, ivi comprese le possibili conseguenze sotto l'aspetto risarcitorio. L'ultima parola spetta al giudice civile, il quale procederà a pronunciarsi in via autonoma, con buona pace dei soggetti lesi.Ciò non vale, tuttavia, come precisato dalla sentenza in esame, "nel caso di pronuncia da parte del giudice di appello di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; e ciò in quanto in simile ipotesi non viene in questione né il disposto dell'articolo 129, comma due, né quello dell'articolo 578 C.p.p.".

Avv. Andrea Maura

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