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Tabelle milanesi innovate sul danno morale

Lo strumento di valutazione presenta nell’edizione 2021 lo sbinamento del danno non patrimoniale, calcolato in percentuale fissa. Rimangono aperti ancora alcuni temi, come la personalizzazione e la lesione del rapporto parentale, oltre ad allineamenti rispetto alle posizioni della Corte Suprema

Tabelle milanesi innovate sul danno morale hp_vert_img
L’Osservatorio per la giustizia civile meneghino da sempre è si è dimostrato ambiente intraprendente e dinamico, mosso da passione, in grado di rendere un prodotto giuridico come le Tabelle milanesi, che, in linea con le pulsazioni del legislatore e gli orientamenti della Suprema Corte, hanno contribuito negli anni a determinare la liquidazione del danno alla persona (dalle macrolesioni alle poste sofferenziali) in veste di qualcosa di più di una funzione paranormativa.
L’ambiente ha saputo far fronte anche alle più decise entrate in scena degli Ermellini, a partire da quella calda giornata di San Martino nel 2008, dove componente biologica e morale si fusero a dare il danno non patrimoniale alla persona onnicomprensivo.
Poi, dopo anni di silenzio, come fulmini a ciel sereno i nuovi interventi della Cassazione: l’ordinanza decalogo (la n. 7513/18) su tutte, a reclamare la doppia dimensione del danno non patrimoniale, in una sorta di ritorno al passato ante San Martino 2008, perché la componente morale/sofferenziale vuole la sua autonomia.
È il legislatore, a monte, a ispirare gli Ermellini, con l’entrata in vigore del nuovo articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, introdotto dalla legge Concorrenza, il quale prevede(rebbe) espressamente l’ontologica natura autonoma della componente morale di danno.
E così sino ad arrivare alla sentenza n. 25164 del novembre 2020, una vera e propria guida concreta alla liquidazione del danno alla persona limpidamente raccontata dalla Suprema Corte, che a sua volta ha offerto un assist importante alle Tabelle milanesi.
Un passaggio ben sfruttato dall’Osservatorio milanese, che pochi mesi dopo ha dato vita alle nuove Tabelle del danno alla persona edizione 2021: nasce così una nuova veste grafica della colonna, che quantifica il danno non patrimoniale sia nel suo complesso con importo unico, sia sbinandolo, e quindi offrendoci singolarmente gli importi prima del danno biologico (chiamato danno biologico dinamico-relazionale) e quindi del danno morale/sofferenziale (chiamato sofferenza soggettiva interiore) - la cui sommatoria ci riconduce al danno non patrimoniale.
La componente sofferenziale non può considerarsi in re ipsa e deve essere adeguatamente provata. La sentenza n. 25164/20 ha chiaramente sancito che in mancanza di prova della sofferenza interiore, si liquida il danno alla persona nella sola componente biologica, dinamico-relazionale.

LA SOFFERENZA CALCOLATA IN PERCENTUALE, MA VA PROVATA
In questa direzione è la Tabella di Milano edizione 2021, con il già presentato sbinamento dei valori e la nuova veste grafica.
Da precisare che la seconda colonna dedicata alla componente sofferenziale è calcolata quale percentuale (unica, non a range) del danno biologico dinamico-relazionale. Tale componente morale soggettiva, si è detto, non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere adeguatamente provata.
In tale direzione non si sono fatte attendere al riguardo le prime sentenze di merito, che hanno liquidato il solo danno biologico, in assenza della prova del morale / sofferenziale. Ex multis, la sentenza del Tribunale di Trani n. 1707/2021, che ha liquidato una macrolesione al 45%, a seguito di sinistro stradale, quale mera componente biologica.
Ciò senza finalità di estremizzare il concetto, essendo altrettanto vero che con l’aumentare della macrolesione, nello specifico verso i valori massimi, la componente morale / sofferenziale si va sempre più a presumere.
Sempre la sentenza n. 25164/20 ha anche sancito che, in linea con il precetto di cui al comma 3 dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, qualora ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, ciò intervenga solo sulla componente biologica, e non su quella morale / sofferenziale.
Ora, proprio su tale punto legislatore e giurisprudenza di legittimità da un lato, e Tabelle milanesi dall’altro, hanno preso strade differenti: per i primi andrebbe personalizzata solo la componente biologica dinamico-relazionale, mentre l’impostazione attuale delle Tabelle milanesi, rimasta invariata nel tempo, prevede l’applicabilità della personalizzazione su entrambe le componenti e dunque anche su quella sofferenziale (morale unitamente alla biologica dinamico) relazionale.
Così vuole l’ultima colonna a destra della tabella.

PERSONALIZZARE ANCHE IL DANNO MORALE
A monte, viene scontato domandarsi perché la componente sofferenziale non possa essere oggetto di personalizzazione. Se è vero, come è vero, che un soggetto particolarmente resiliente è portato a minore sofferenza interiore, allo stesso modo un soggetto particolarmente sensibile è sottoposto con ben più facilità a strazianti stati d’animo. Inoltre a rilevare potrebbe non essere solo la componente soggettiva, bensì anche la singolarità del caso concreto: si pensi, a parità di macrolesioni, alla sofferenza patita dal soggetto leso che è stato ricoverato più volte in ospedale, rispetto al caso in cui vi sia stato un solo ricovero riabilitativo.
Forse le intenzioni del legislatore andrebbero meglio interpretate, soprattutto laddove gli intrecci normativi non appaiono poi così chiari.
Infatti con la proposta di Tabella unica nazionale (Tun) proprio il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione di un importo variabile della componente di danno morale, tramite un trittico di valori da minimo, a medio, sino al valore massimo.
Si tratta tuttavia di una sola proposta di tabella.
La tabella milanese si è detto, invece, che prevede l’applicabilità della personalizzazione su entrambe le componenti e dunque unitamente sia su quella biologica dinamico – relazionale, sia su quella sofferenziale interiore.
Diviene difficile pensare che la personalizzazione debba riguardare ex se entrambe le componenti di danno, e questo potrebbe essere il nuovo attuale limite della tabella milanese.
Certo, il famoso caso della perdita di un dito per un pianista farebbe pensare ex se che alla personalizzazione della componente biologica debba seguire anche quella della componente sofferenziale: il non poter più suonare, per un musicista, comporta certamente una sofferenza maggiore rispetto al caso di un non musicista. Tuttavia il musicista particolarmente resiliente potrebbe a sua volta avere stati d’animo sofferenziali nella norma, soprattutto quando dovessero manifestarsi altre vie d’uscita. Discorso analogo per gli sportivi, con molti casi di resilienza sotto gli occhi di tutti.
Il caso in concreto a monte può dunque minare tale sistema e pertanto si dovrebbe ipotizzare uno sbinamento nella tabella milanese anche delle componenti da personalizzare: il biologico, oltre la possibilità, qualora sia provata, di personalizzare anche il morale. 

VALUTARE L’INTRODUZIONE DEL DANNO AL RAPPORTO PARENTALE
La questione, per nulla di importanza secondaria, pare ancora un cantiere aperto.
La tabella milanese prevede la seconda colonna dedicata alla componente sofferenziale interiore, calcolata quale percentuale (unica, non a range) del danno biologico dinamico-relazionale. 
Dunque non vi sono vie di mezzo. O almeno questo è quello che emerge dalla Tabella.
Perché in “I 10 punti del danno biologico: commento a Cass. n. 25164 su danno morale, personalizzazione e tabella milanese” di Damiano Spera, si evince al punto n. 6 in commento alla Tabella che in verità l’importo di cui alla seconda colonna relativa alla sofferenza può essere sia diminuito, che confermato, che aumentato sino ai limiti della personalizzazione.
Potrebbe essere necessario l’intervento sul punto dell’Osservatorio milanese, probabilmente mediante l’adozione di un’ulteriore veste grafica della seconda colonna che preveda range liquidativi, e importi certi. 
Intervento che non solo dovrebbe riguardare la tabella del danno alla persona.
Le recenti sentenze della Suprema Corte – la nota sentenza n. 10579/2021, sino alla più recente (ordinanza) n. 26300 del settembre 2021 – che, zigzagando tra conferme del sistema meneghino e smentite a favore del sistema della capitale, di fatto hanno lanciato un’altra e ulteriore sfida, già raccolta dall’Osservatorio, di rinnovo delle Tabelle della perdita e lesione del rapporto parentale, tramite il sistema a punti. A breve, probabilmente nei primi mesi del 2022, giungeranno le prime risposte.
Incoraggiante è il fatto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38077 dello scorso 2 dicembre, ha di fatto (ri)confermato l’efficacia paranormativa delle Tabelle sul danno alla persona milanesi 2021, tenuto conto che risultano essere le più idonee alla liquidazione della componente biologica e della componente morale.
Che sia un assist anche per le nuove Tabelle milanesi del danno da perdita parentale?

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