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Si chiude la diatriba sulla claims made

A oltre due anni dalla precedente sentenza, le Sezioni Unite della Cassazione emettono un nuovo pronunciamento sulla clausola “a richiesta fatta” che riconferma la validità di un regime in realtà già inserito nella legislazione, e che richiede ora di essere assorbito dal sistema

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Forse, nel variegato mondo delle fattispecie complesse che governano nel nostro ordinamento l’assicurazione della responsabilità civile, potremo dire che uno dei suoi punti controversi abbia trovato finalmente pace. 
Infatti, l’annosa diatriba sulla legittimità della clausola così detta claims made, o a richiesta fatta e dello schema negoziale che lega la generazione del sinistro (e quindi il tempo della copertura) non al momento in cui l’assicurato commetta l’azione illecita, ma bensì al primo momento in cui la vittima del fatto gliene chieda conto (prima richiesta danni, appunto), sembra avere trovato lo sbocco in una definitiva soluzione giurisprudenziale.
L’ennesimo (e forse ultimo) pronunciamento delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione su tale controversa questione (sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, pres. Mammone, est. Vincenti, ora in commento) è resa a distanza di soli due anni dal precedente altrettanto autorevole (Cass. Ss. Uu. n. 9140 del 6 maggio 2016).

Scalfire il blocco ideologico
La scelta della nostra locuzione prudente risiede nell’esperienza dei numerosi precedenti che hanno generato negli anni su questo patto (che è al tempo stesso un vincolo negoziale e un meccanismo voluto dal mercato) un fiorente dibattito per certi aspetti ideologico e affatto rassegnato dall’evidenza dei fatti. 
Il contrasto è apparso spesso improntato alla difficoltà (appunto ideologia più che giuridica) di recepire questa rivoluzione empirica in un contesto che ha sempre manifestato una certa prudenza, se non diffidenza, per le evoluzioni del negozio assicurativo verso un ampliamento dello schema tipizzato dal nostro Codice Civile e, segnatamente (per l’assicurazione della responsabilità civile), dall’art. 1917. Nonostante il già richiamato pronunciamento delle stesse Sezioni Unite di soli due anni precedenti, il contrasto era rimasto solido e l’avversità all’istituto riproposto in più decisioni della stessa Corte di Cassazione a sezione semplice. 
Prova ne sia che nello stesso pronunciamento odierno numerosi sono i richiami alla precedente propria decisione del 2016, a significare una linearità e continuità di pensiero dal quale la Corte non si discosta, se non per ribadirlo e rafforzarlo nella sua statuizione. 
La clausola claims made è dunque legittima e valida nel nostro ordinamento, secondo lo schema che riassumiamo di seguito, rendendo il contratto improntato a questa variabile negoziale al tempo stesso tipico e non più collocabile al di fuori di uno schema normativo di equilibrio di interessi. 

Un istituto in realtà già recepito
Il primo e rilevante spunto di interesse nella linea di legittimità adottata dalla Corte sta nel riconoscimento (come ci era capitato di osservare più volte) che l’istituto in parola è già stato riconosciuto, con validità tipizzante dunque, dal nostro legislatore, come possiamo apprendere dall’esatta collocazione dell’art. 11 della legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) e delle novità introdotte dalla legge n. 124 dello stesso anno (legge Concorrenza). 
Se il legislatore ha voluto riconoscere forme di regolazione (dell’estensione temporale nel caso) legate alla disciplina del contratto con clausola claims made, è l’opportuna osservazione, va da sé che tale accordo negoziato è divenuto valido e legittimo (oltre che tipico) nel nostro sistema. 
Questo il principio di diritto depositato dal supremo collegio: “Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto a indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”.

Gli aspetti di cambiamento dopo la pronuncia
La decisione della Corte n. 22437 del 2018 avrà a nostro giudizio un impatto pratico su una serie di punti. In primo luogo, rende incontrovertibilmente la clausola claims made uno strumento negoziale valido e persino tipizzato nel nostro ordinamento, quale criterio di regolazione degli interessi, sopendo ogni criticità strutturale e operativa elevata nell’ultimo decennio soprattutto da una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.
 La decisione inoltre sposta il sindacato di validità del contratto assicurativo caratterizzato dalla clausola in parola nella più ampia disciplina propria dell’ordinaria analisi di legittimità del contratto sul piano delle sue regole essenziali, quali la causa e l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. Come terza conseguenza, modula l’analisi da parte del giudice sul regolamento contrattuale nell’assicurazione della responsabilità professionale, anzitutto in ragione della disciplina legale di base, che esprime un carattere imperativo, per essere non solo inderogabile in pejus, ma presidio di interessi anche di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale dell’assicurazione. Inoltre, la sentenza indica quale parametro essenziale per la ricerca di questo equilibrio quello dello scopo del contratto stesso, sia su un piano di perseguibilità degli interessi in gioco rispetto alla esigenza del contraente di evitare buchi di copertura, sia e più in generale, “al fine di garantire l’assicurato dalla responsabilità civile anche in settori diversi da quello sanitario o professionale e, segnatamente, in quelli che postulano l’esigenza di una copertura dai rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da una lungolatenza”. Da ultimo, consente al giudice, che abbia rilevato l’inadeguatezza del negozio, tanto il rimedio della nullità del contratto, quanto quello della funzione integrativa del contratto, non già con il trasferimento del regime a quello della loss occurrence, bensì “attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato”.

Una possibilità in più per gli assicuratori
In estrema sintesi, una sentenza che integra (nei pochi passaggi ancora aperti) il precedente del 2016 (sent. Ss.Uu. 9140), completandolo ed elevando la clausola claims made a valido parametro di regolazione degli interessi contrattuali in gioco (elidendo il passaggio assai critico sul piano pratico del sindacato di meritevolezza), ricollocando l’analisi del contratto da parte del giudice nel contesto generale di validazione del negozio liberamente assunto dalle parti, avendo cura di porre al centro dell’indagine da un lato la causa o scopo del patto (anche nello specifico assetto della rc obbligatoria) e, dall’altro, la valutazione della proporzionalità sinallagmatica tra costo e garanzia effettivamente prestata all’assicurato.
Non è dunque, quella esaminata, una decisione che apra l’offerta del prodotto assicurativo a una libertà negoziale senza regole, bensì, e al contrario, ci appare come una decisione che richiami in particolare l’assicuratore a una attenta e diligente condotta pre-contrattuale e al rispetto dei canoni propri delle coperture assicurative offerte al professionista in un contesto di analisi degli interessi perseguiti e della pienezza della copertura richiesta, che siano quindi solutorie ed efficaci rispetto alle esigenze specifiche poste dal singolo contraente. 

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