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Carrozzerie convenzionate, garanzia positiva

Per la Cassazione, il risarcimento in forma specifica viene scelto dall’assicurato, rappresenta per lui un vantaggio e non rientra nelle caratteristiche della clausola vessatoria

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È stata depositata in data 15 maggio 2018 una interessante sentenza (numero 11757 – Cassazione civile terza sezione, pres. Vivaldi, est. Ambrosi), la quale affronta nuovamente l’annosa questione delle clausole contenute nelle assicurazioni contro i danni che prevedono il risarcimento in forma specifica ex articolo 2058 del Codice Civile e, in particolare, quelle condizioni che delimitano la facoltà dell’assicurato danneggiato, in sede di risarcimento del danno diretto, di riparare la propria vettura con l’onere di attivarsi e di effettuare le operazioni presso la carrozzeria convenzionata con l’impresa di assicurazione stessa.
Il tema (assai controverso perché attiene a una casistica numerica molto elevata che porta a un impatto macroeconomico di grande sostanza) attiene la sempre contestata validità di queste clausole sotto l’aspetto della loro eventuale vessatorietà per violazione tanto dell’articolo 1341 del Codice Civile, quanto delle norme dettate in materia dal Codice del Consumo (articoli 33 e 34 del decreto legislativo numero 206/2005).
Questa tipologia di clausole di fatto consente all’assicurato, al momento della stipula della polizza, di ottenere dei vantaggi contrattuali a fronte dei quali lo stesso assume l’obbligo di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte di un servizio specifico indicato in polizza ai fini della riparazione del veicolo danneggiato in caso di incidente, senza alcun aggravio, limitazione o compressione del suo diritto, ma con la chiara indicazione della possibilità di ottenere l’integrale ristoro del danno materiale secondo tecnica riparatoria qualificata.
Nel caso specifico, il ricorrente lamentava proprio che l’obbligo per il danneggiato di rivolgersi presso un centro di autoriparazione convenzionato indicato dall’impresa di assicurazione sarebbe da interpretare nel senso di una natura vessatoria perché delimitativa dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore tenuto al ristoro del danno materiale.

Cos’è vessatorio e cosa clausola contrattuale
È la tematica dunque, come abbiamo detto, legata alla riparazione in forma specifica prevista nel nostro ordinamento dall’articolo 2058 del Codice Civile e disciplinata, in varia misura e contenuto, dai contratti stipulati dai principali gruppi assicurativi.
Si tratta in buona sostanza, rileva la Corte, di esaminare la natura della clausola apposta nel contratto assicurativo, in forza del quale, come abbiamo detto, l’assicurato “si impegna a utilizzare il centro di autoriparazioni indicato dall’impresa” e quindi di stabilire se tale clausola sia delimitativa della responsabilità dell’assicuratore ex articolo 1341 del Codice Civile ovvero, viceversa, attenga all’oggetto del contratto, sotto l’aspetto del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa, e quindi sia perfettamente legittima.
Osserva la Corte, ritenendo la clausola in argomento del tutto legittima e non vessatoria, che lo stesso orientamento consolidato dei giudici di legittimità degli ultimi anni ha più volte precisato che devono intendersi clausole delimitative della responsabilità, e quindi vessatorie ai fini e con gli effetti di cui all’articolo 1341 C.C., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludano il rischio garantito. Al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Ciò premesso i giudici del collegio ritengono che la clausola esaminata porti in sé un accordo tra le parti in base al quale l’assicuratore sia tenuto rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e che la stessa sia volta dunque a precisare l’oggetto del contratto medesimo, non richiedendo una specifica informazione per iscritto del contraente ai sensi articolo 1341 C.C.

Non c’è rischio di incomprensione
Non è, in effetti, quella dell’obbligo di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata al fine ottenere il ristoro integrale e il risarcimento in forma specifica, una norma pattizia che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato, bensì tale è semmai una procedura che agevola l’assicurato, potendo lo stesso ottenere in poco tempo il ripristino del veicolo danneggiato a regola d’arte. Interpretata così questa frequente disposizione pattizia, la Corte osserva infine che non sussistano violazioni o fase applicazione delle norme invocate (art. 1341 C.C. e Codice del Consumo) tenuto conto che i giudici di merito, nel decidere 
conformemente, hanno fatto corretta applicazione dei principi già consolidatesi presso l’alta Corte, che escludono la natura vessatoria della clausola che imponga di ottenere il ristoro del pregiudizio da parte dell’assicuratore con il meccanismo della reintegrazione in forma specifica. 
Tale clausola, al contrario, oltre che essere facilmente comprensibile di intelligibile per l’assicurato, si limita a individuare l’oggetto del contratto e le modalità di assolvimento dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore.

Libertà di scelta e vantaggio per il cliente
Lo stesso assicurato, al momento di stipulare la polizza, in realtà sceglie liberamente di ottenere i vantaggi descritti nel contratto, contro l’impegno di rivolgersi esclusivamente a soggetti facenti parti di un gruppo di operatori tecnici convenzionato con l’impresa di assicurazione i quali, senza alcun aggravio, limitazione o compressione del suo diritto, provvedano al necessario ripristino del veicolo danneggiato.
È questa una decisione molto importante che incide, come si diceva, su un vasto campo applicativo della clausola pattizia in argomento e su un principio generale, quello della reintegrazione in forma specifica, sul quale il mondo assicurativo moderno si sta muovendo proprio per consentire il doppio obiettivo di rendere sostenibile sotto il profilo dei costi il risarcimento del danno materiale e, di contro, di fornire sempre più all’assicurato un servizio celere ed efficace che gli consenta il ripristino del veicolo in modo celere e congruo. 

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