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Destinazione Italia e Rc auto: tanto tuonò che piovve

Il decreto legge n. 145 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2013 introduce cambiamenti determinanti, con impatti sulla filiera di liquidazione del danno, sulle attività di contrasto alle frodi, sulla definizione dei prezzi e sulla distribuzione del prodotto. Incentivi all'adozione della scatola nera, maggiore controllo dei testimoni, risarcimento in forma specifica i fronti più caldi. Il commento dell'avvocato Filippo Martini

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L'espressione venne nell'antichità attribuita a Socrate in previsione di una tempesta che puntualmente si riversò sulla sua testa sotto forma di strali poco amichevoli della moglie da tempo adirata con l'illustre filosofo greco.
Ai nostri giorni, la pioggia annunciata da numerosi lavori parlamentari nelle commissioni Finanza e Giustizia (se ne è dato conto su Insurance Daily di recente) si è riversata, come strenna natalizia, sul settore Rc auto letteralmente travolto da importanti novità che riguardano sia gli aspetti commerciali del prodotto, con incentivi all'adozione di strumenti di controllo del rischio, sia sul piano dei riflessi (stragiudiziali e giudiziali) nella liquidazione del danno da sinistro stradale. 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013 (n. 300) è stato pubblicato il decreto legge n. 145 intitolato interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia. Il decreto ha anche la dichiarata finalità di incentivare la "riduzione dei premi Rc auto", dedicando a tale scopo l'intera disposizione contenta nell'art. 8 del testo licenziato.
Il provvedimento complessivamente contiene una serie di norme che intervengono, in effetti, in molteplici aspetti del nostro contesto economico e sociale e le norme dettate in tema di assicurazione Rc auto sono entrate in vigore il 24 dicembre scorso.
Sia per la ispirazione d'urgenza del provvedimento a matrice economica, che per la finalità dichiarata del contenimento dei premi nel settore Rc auto, la novella propone una serie di interventi che hanno l'obiettivo di contenere i costi delle polizze con lo strumento della lotta alle frodi assicurative.
Le importanti novità contenute nell'articolo in esame, per certi aspetti, producono istituti e disciplinari giuridici dalla portata persino rivoluzionaria.
Non tutte le disposizioni si presentano lineari sul piano normativo e chiare sotto l'aspetto operativo, ma è bene subito dire che le stesse appaiono improntate all'esigenza di contenere certi fenomeni speculativi o fraudolenti e che la visione prospettica di intervento muove su basi che appaiono condivisibili ed ispirate alla volontà di incidere sensibilmente su alcuni aspetti problematici del fenomeno.


Scatola nera: sconti tariffari e validità dei tracciati elettronici
Le prime disposizioni riguardano l'incremento del massimale minimo obbligatorio per l'assicurazione degli autobus, portato a dieci milioni di euro per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime.
Legato alla volontà di combattere i fenomeni fraudolenti è la disposizione contenuta nell'art. 8, comma I lett. b), per la quale le imprese devono proporre all'assicurato l'ispezione preventiva del veicolo, alla stipula del contratto e contro il riconoscimento di sconti tariffari in misura non indicata.
Certamente più rilevante è l'incentivo successivo (previsto sempre nel prosieguo del comma I, lett b) volto a favorire la diffusione e l'installazione degli strumenti elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta scatola nera), prevedendo l'obbligo per l'impresa, in caso di volontaria adesione dell'assicurato, di applicare sconti tariffari nella misura tendenziale minima del 7%, su base territoriale.
L'impresa deve, nel caso, assumere su di sé i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità di tali meccanismi, ma non quelli per il funzionamento e quindi i canoni in convenzione con le centrali operative.
Molto importante è, inoltre, la utilizzabilità che la legge vuole attribuire alle informazioni acquisite tramite le centrali operative, prevedendo che "quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo . le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo".
La produzione in giudizio dei tracciati e dei dati tecnici cinematici relativi alla condotta ed alla collocazione fisica del veicolo in funzione dell'accadimento consentiranno, dunque, di acquisire nel processo civile elementi che il giudice non potrà disattendere o ignorare nella formazione del suo convincimento e nell'attribuzione della colpa e che anzi potrebbero divenire prova centrale per la ricostruzione del fatto.
Tali registrazioni potranno divenire ancora più utili nella lotta alle frodi che abbiano ad oggetto la generazione di sinistri inesistenti, potendo, ad esempio, dare indicazioni sulla collocazione del veicolo il giorno e nell'ora del fatto denunciato.
Analogamente, le risultanze di tali tracciati elettronici potranno certificare la falsità di attestazioni delle parti in ordine alla dinamica di un sinistro costruito in frode all'assicuratore.
Ovviamente la soluzione prospettata e l'efficacia dello strumento processuale offerto alle parti per la ricostruzione del sinistro potrà avere impatto concreto nel contenzioso di settore quanto più avrà successo la prospettata penetrazione nel mercato assicurativo della scatola nera.

Restrizioni per l'intervento di testimoni
Una questione che attiene sempre alla lotta alle frodi assicurative è oggetto della novella introdotta dalla lettera c) del comma I dell'art. 8 secondo la quale, a modifica dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni, è disposto che "l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149".
La norma prevede, dunque, una deroga alla regola generale di ammissibilità dei testimoni ("fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente"), stabilendo che "l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta", fatto salvo il caso in cui "risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione".
La parte che dunque intenda dimostrare la fondatezza delle proprie pretese in sede giudiziale, potrà avvalersi della prova testimoniale solo se i testimoni indicati al fine della loro ammissione siano emersi dalle dichiarazioni formali iniziali della trattazione del sinistro, ovvero siano risultati presenti ai fatti in esito alle indagini istruttorie svolte dalla Polizia intervenuta.
Certamente il contenzioso civile in tema di Rc auto è talvolta caratterizzato dalla presenza di testimoni, emersi in circostanze non chiare, che forniscono in causa la ricostruzione di fatti ed accadimenti con sorprendente precisione anche a distanza di molti anni dal sinistro stradale.
Proprio contro tale fenomeno di "apparizione postuma" dei testi è rivolta la norma che, benché appaia un po' macchinosa e rimessa alla apprezzabilità discrezionale del magistrato, avrà modo di incidere su tale fenomeno non più tollerabile.
Una certa "rudezza" della norma ci pare esponga, tuttavia, la disciplina - se rigidamente interpretata - a rilievi di incostituzionalità in violazione dell'art. 24 della nostra Costituzione (diritto e inviolabilità della azione giudiziaria) ed anche dell'art. 3 (principio di uguaglianza).
Si pensi alla diversa disponibilità dei testimoni in processi collegati fra loro, come, ad esempio, il procedimento penale che abbia ad oggetto l'atto illecito compiuto nel sinistro stradale, ovvero il processo contro il datore di lavoro di un manovratore di un mezzo meccanico che abbia causato danni a terzi in un contesto giudiziario legato sia alla responsabilità civile dell'impresa (Rc terzi) che al contesto della circolazione stradale dello stesso mezzo a motore (Rc auto).
Assai più efficace, in tale ottica di contenimento dei fenomeni fraudolenti, ci pare l'obbligo per il giudice istruttore della causa, di segnalare alla Procura della Repubblica i nominativi delle persone indicate a testimonio ove risulti, dalla banca dati informatica istituita presso l'Ivass, la ricorrenza dei medesimi in più di tre casi giudiziari negli ultimi cinque anni.
La prassi della messa a disposizione (da parte di professionisti della deposizione) di "conoscenze visive" di fatti collegati alla Rc auto (fenomeno molto articolato in certe arre geografiche ma non infrequente altrove) deve essere certamente combattuta e lo strumento della classificazione dei testimoni "professionali" nelle banche dati istituite presso l'Ivass potrà avere efficace utilizzo grazie anche all'impulso dato dalla legge in commento.

Il risarcimento in forma specifica
Più dettato dall'ottica del contenimento dei costi che della lotta alla frode assicurativa è invece la norma contenuta nell'art. 8, comma I, lett. d) del dl che introduce, inserendo l'art. 147 bis nel Codice delle Assicurazioni, il "risarcimento in forma specifica" del danno meccanico, prevedendo che le imprese di assicurazione possano (avendone "facoltà") in alternativa al risarcimento in danaro ed in assenza di responsabilità concorrente, proporre la riparazione in forma specifica del veicolo, direttamente presso una carrozzeria convenzionata.
Anche in questo caso l'impresa applicherà degli sconti tariffari non inferiori al 5% sulla media regionale (10% in alcune aree geografiche). Tali sconti non sono negoziati con la parte ma imposti dalla norma.
La parte danneggiata (si noti, anche se diversa dall'assicurato) potrà sempre rifiutarsi di recarsi dalla carrozzeria convenzionata con l'assicuratore, ma la somma concordata per la lavorazione sarà anche il limite risarcitorio per l'assicuratore, nel senso che le maggiori somme non potranno costituire oggetto di pretesa da parte del proprietario del veicolo danneggiato.
La procedura di versamento di tale somma appare un po' macchinosa e nebulosa e presenta alcuni aspetti poco lineari, ma la novità è di assoluto rilievo, potendosi ritenere la norma in argomento una sorta di specificazione dell''art. 1227 c.c. che impone al danneggiato di non accrescere il costo del danno se esistano strumenti (come quello qui offerto della impresa del responsabile) che consentano di contenerlo in misura minore (divieto di aggravamento del danno).

Prove documentali per il danno biologico
Un altro fenomeno che incide sui costi dei singoli sinistri (per danni specie di natura meramente meccanica) viene combattuto con la adozione di una norma che consenta alle parti di concordare un divieto di cessione del credito al risarcimento del danno materiale (meccanico e per fermo tecnico), contro un non indifferente sconto tariffario del 4%.
Di non poco conto, nella disciplina della procedura di risarcimento del danno, è certamente l'abrogazione delle parole "visivamente o" dal testo dell'art. 32 comma 3-quater della legge n. 27 del 2013, in tema di risarcibilità del danno biologico di lieve entità quando manchi l'accertamento strumentale obiettivo.
E' questa la soluzione (restrittiva) proposta dunque dal Governo per comporre il grave vulnus interpretativo generato dalla legge del 2012 assai controversa sul punto.
In ragione di tale modifica, viene ribadito l'obbligo per il danneggiato di offrire prova documentale e strumentale della lesione di lieve entità subita nel sinistro stradale (per il risarcimento del danno alla persona nei limiti del 9% di danno biologico) .


Criticità per i tempi di richiesta del risarcimento
Di tutto rilievo è poi la modifica (un po' "brutale" per il vero nella formula prescelta) introdotta all'art. 2947 II comma c.c., ove viene disposto che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore".
Ebbene, il termine di novanta giorni di decadenza per richiedere i danni legati ai sinistri stradali appare piuttosto penalizzante, al punto da avere già sollevato tra i primi osservatori sospetti di incostituzionalità, specie in situazioni (assai frequenti) di danni che non possono essere esercitati nel termine perché ad esempio non ancora consolidatisi, ovvero perché la vittima abbia ancora difficoltà a farlo.
Né la deroga prevista dalla stessa norma per i casi di "forza maggiore" (tutti da identificare nella specie) appare sufficiente a limitare la rudezza del principio.
Vero è che tale principio potrebbe essere temperato (è questa la nostra prima interpretazione) dalla esclusione di cui al III comma dell'art. 2947 c.c., ove si dispone che per ogni danno derivante da illecito che costituisca altresì reato è applicabile la prescrizione penale più lunga.
Se vale tale interpretazione sul mantenimento del comma III dell'art. 2947 c.c., la norma potrebbe avere quindi una collocazione sistematica accettabile, alla luce del fatto che sarebbe applicabile solo ai danni materiali e mai a quelli che coinvolgano il bene salute o altri diritti primari della persona.


Un provvedimento positivo
L'art. 8 del dl n.145 del 23 dicembre scorso presenta, a nostro giudizio, numerosi elementi positivi sia sotto il profilo della identificazione delle sacche di criticità del sistema Rc auto, sia con riguardo alle metodiche solutorie proposte che, se ben affinate nella sede di conversione e, in seguito, dalla prassi giurisprudenziale, potranno effettivamente portare un buon contributo alla lotta alle frodi assicurative nel settore ed al contenimento dei danni così detti "bagatellari", riferibili cioè a quella soglia di non lesività del danno subito che - proprio per la modestia del bene coinvolto - potrà essere oggetto di strumenti di contenimento efficaci e legittimi.

Filippo Martini, Studio legale Mrv

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