Insurance Trade

Business interruption: l’esclusione dei danni indiretti

La copertura assicurativa contro l’interruzione di attività è strettamente correlata all’accadimento di danni materiali sui beni dell’impresa. Anche l’imposizione dell’autorità può rientrare, ma solo se a seguito di sinistro. Questi presupposti escludono chiaramente la causa pandemica

Business interruption: l’esclusione dei danni indiretti hp_vert_img
La copertura contro la business interruption (infra BI) è ideata per assicurare i rischi connessi all’interruzione dell’attività d’esercizio, che deve essere specificatamente dichiarata in polizza. 
La polizza contro i danni per interruzione di attività è quella polizza assicurativa in base alla quale l’assicuratore risponde del mancato profitto sperato sofferto dall’assicurato a causa della forzata interruzione, totale o parziale, dell’attività provocata dall’occorrenza di un sinistro che abbia colpito i beni assicurati.
Sebbene questo tipo di copertura costituisca una categoria assicurativa autonoma, nella prassi viene generalmente inclusa come copertura accessoria di polizze per danni materiali property & casualty e, in particolare, inserita nelle polizze all-risks.
Da tale collegamento negoziale con le polizze property e dalla scarsità sul mercato di polizze BI come prodotto da esse svincolato (cosiddetto non-damage business interruption) discende che la sussistenza di un danno materiale assurga a requisito necessario per l’operatività della copertura BI. 
Ciò si comprende meglio se si tiene presente che l’evento assicurato oggetto della polizza BI riguarda una res, mobile o immobile. Quindi, affinché la copertura per interruzione dell’attività sia operativa, è necessario che l’interruzione sia riconducibile a un danno materiale ai beni assicurati (determinato dall’occorrenza di uno degli eventi dedotti nella polizza). In assenza di questa condizione, anche se l’evento causante l’interruzione dell’attività fosse astrattamente uno degli eventi assicurati dalla polizza, nessuna copertura potrebbe venire riconosciuta.

IL DANNO MATERIALE È CAUSA ESSENZIALE
Il requisito di materialità del danno non si limita a caratterizzare quelle polizze BI stipulate contro eventi che siano necessariamente fonte di danno a un bene fisico (es. incendio), ma, nella maggior parte dei testi contrattuali, trova applicazione anche qualora tra gli eventi assicurati dedotti figurino alcuni tipicamente improduttivi di danno alla res, come l’ordine dell’autorità (cosiddetta Civil authority order clause). In questi casi, affinché la copertura sia operativa, si richiede che il sinistro produca un danno materiale ai beni assicurati e che il provvedimento che determina impossibilità o limitazione nell’esercizio dell’attività sia stato emanato a causa di quell’evento di danno fisico. 
Ad esempio, sequestro del sito per ordine dell’autorità a seguito di incendio doloso. 
Tutte le polizze di BI distinguono tra danni diretti e indiretti.
I danni diretti, in assenza di definizioni, devono intendersi quelli che traggono origine da un contatto (materiale e fisico) del bene assicurato con un agente rientrante nel rischio dedotto in garanzia. Di diversa matrice, invece, sono i danni indiretti o conseguenti, non immediatamente collegati all’evento, ma legati ad esso soltanto come conseguenze indirette o di rimbalzo. Basti pensare a un guasto elettrico a seguito di incendio che abbia rovinato un impianto frigorifero o a danni derivanti a un corpo di fabbrica diverso dalla propagazione dei fumi. I danni indiretti possono essere anche immateriali, quali ad esempio le perdite di valori, redditi o utilità connessi o conseguenti all’ammaloramento materiale di un bene assicurato: così può inquadrarsi il danno da chiusura dell’attività aziendale (con perdita di redditi e blocco della catena di produzione) resasi necessaria a seguito di un evento coperto dalla polizza (incendio o allagamento di un corpo di fabbrica, ad esempio). 

LA PANDEMIA COLPISCE PERSONE, NON I BENI 
L’insorgenza di una pandemia non si ritiene che possa in concreto generare danni materiali e diretti coperti dalle polizze (potendo, al contrario, dar luogo a conseguenze immateriali e indirette).
L’infezione e la malattia pandemica colpiscono, in primo luogo, persone e non cose. Può essere che le stesse diano luogo ad un contagio, all’interno dell’azienda assicurata, e che per effetto dello stesso il sito venga chiuso (ma non è certo questo il caso di specie). O ancora, come è successo in tempo di Covid-19, che l’ordine di chiusura promani dalla pubblica autorità, per esigenze di prevenzione in caso di emergenza pandemica. 
I danni che ne conseguirebbero sarebbero certamente immateriali e indiretti, ancorché sicuramente riferibili o derivanti dalla pandemia.
Per quanto i danni diretti siano coperti, di regola, qualunque ne sia la causa, al netto delle esclusioni specifiche, non sembra proprio che la pandemia possa integrare come causa di danni diretti ai beni e ai fabbricati. Tali argomenti di stretto diritto assicurativo escludono, quindi, a maggior ragione, l’inclusione del provvedimento di lockdown tra i rischi assicurati.
La ragione di tale risposta sta nella stessa definizione della garanzia che si vorrebbe attivare. Proprio in quanto indiretti, quei danni, per essere coperti, devono essere effetti ulteriori e diversi rispetto ai danni (diretti) che costituiscono oggetto principale della garanzia (e che comunque sono a quelli correlati da un rapporto di causalità adeguata). 

È CENTRALE QUANTO PREVISTO NELLA SEZIONE PRINCIPALE DI GARANZIA
Ed invero, nella maggior parte dei modelli di copertura in uso sul mercato, l’interruzione dell’attività (totale o parziale) dell’azienda, per essere coperta ai sensi di polizza, deve essere causata da un sinistro indennizzabile in base a quanto previsto dalla sezione principale di garanzia (es. in base alla sezione Incendio/in base alla presente Sezione).
In definitiva, il danno indiretto è indennizzabile solo se causalmente collegato a un danno diretto. E tale collegamento causale non pare sussistere con riferimento alle interruzioni di attività dovute al lockdown da Covid-19, che non dipendono da un sinistro indennizzabile (es. allagamento del fabbricato), ma da un provvedimento dell’autorità diretto a chiudere o limitare determinate attività per contenere il rischio di contagio.
Si rammenta in ultimo che Eiopa con provvedimento del 1° aprile 2020 ha chiarito che, sulla scia della pandemia, la messa in comune dei rischi potrebbe risultare di difficile realizzazione.
Pertanto un’eventuale imposizione di misure, che estendano le coperture assicurative retroattivamente a fattispecie non contemplate nei contratti, potrebbero far emergere rischi materiali di solvibilità, e ciò potrebbe mettere in pericolo la stessa tutela degli assicurati e la stabilità di mercato, aggravando ancora di più i negativi effetti economici e finanziari dell’attuale crisi sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

I più visti