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Se l'incidente dipende dal contraente

Una sentenza del tribunale di Roma ha ritenuto valida la clausola che escludeva la copertura per fatti accidentali laddove fossero imputabili a colpa grave dell’assicurato

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Per fatto accidentale si deve intendere un fatto colposo quale contrapposto al fatto doloso, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un’apposita previsione, per l’eventuale esclusione di fatti colposi.
Tale precisazione appare ancora più importante laddove, spesso, nei testi di polizza di responsabilità civile, è dato leggere clausole limitative ai fatti accidentali senza alcuna precisazione in merito ai termini della colpa circa la causazione del sinistro.
Ricordiamo che l'assicurazione della responsabilità civile non può, per definizione, concernere fatti meramente accidentali o involontari, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, perché da questi non sorge responsabilità. L'assicurazione della responsabilità civile, importa necessariamente, piuttosto, per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione ai fatti colposi.
In un recente caso affrontato dallo scrivente innanzi al Tribunale romano, il giudice ha ritenuto valida la clausola che escludeva la copertura per fatti accidentali laddove essi fossero imputabili a colpa grave dell’assicurato (come, ad esempio, la scarsa manutenzione dell’immobile).

Senza clausola, la compagnia deve pagare

Si ricorda che, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull’assicurazione per la responsabilità civile, desumibili dall’art. 1917 c.c., consentono di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentite ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa.

Pertanto, nella copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi come relativa a fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, potrebbero rientrarvi i difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una condotta omissiva dell’assicurato (anche quando questa concretizzi un’ipotesi di comportamento colposo significativo).
Pertanto, in assenza di una clausola di esclusione di copertura in caso di colpa grave, alla compagnia non resta che indennizzare il sinistro verificatosi.

Tale deduzione trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, che ha ripetutamente affermato il principio per il quale l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi (così, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonché, di recente, Cass. n. 5273/08, n. 7766/10 e n. 4799/13).

In caso di colpa grave

Appare dunque possibile, inserire in polizza un'apposita clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi. In particolare, si può prevedere una limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave.
In tal modo, la compagnia non sarà responsabile per fatti, che erroneamente vengono considerati accidentali, ma che, in realtà, sono causati da colpa grave (come, ad esempio, l’assenza di ordinaria manutenzione di una condotta idrica, di un immobile o di un macchinario). In conclusione, potrebbero essere escluse le condotte omissive integranti un’ipotesi di comportamento colposo significativo.

Quindi, in ipotesi di polizza per la responsabilità civile verso terzi, la dizione secondo cui la copertura riguarda i danni involontariamente cagionati a terzi... in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione, può essere seguita da una esclusione per i sinistri cagionati da colpa grave dell’assicurato.




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