Insurance Trade

Venezia propone la sua tabella risarcimenti

In un momento in cui l’attribuzione di riferimento unico nazionale alla tabella risarcimenti del tribunale di Milano sembrava cosa acquisita, ecco che viene proposto un nuovo prospetto per la quotazione del danno alla persona

Watermark vert
Il tribunale di Venezia ha divulgato un documento con il quale, all’apparenza, si dà atto di aggiornare una propria tabella di liquidazione del danno alla persona, ma di fatto ci si propone di rompere il fronte di condivisione dell’attuale applicazione della tabella di Milano quale unico criterio nazionale di risarcimento del danno da lesione del bene salute.

Sono note le ragioni che portano all’attuale momento caratterizzato dalla “pax milanese” circa il sistema di risarcimento del danno nei nostri tribunali.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, da tempo (2011) ha accettato la tabella di Milano come criterio nazionale equitativo di base per risarcire i danni da lesione del bene salute.

Quella che è stata la meccanica di calcolo della tabella milanese, proposta subito dopo lo “tsunami” giuridico delle sentenze di San Martino del 2008 (le note nn. 26972/3/4/5 dell’11 novembre 2008, rese a Sezioni Unite), costituisce al tempo stesso l’intuizione vincente e la principale criticità del sistema stesso: l’avere inglobato il valore compensativo della sofferenza “standard” nel valore monetario di base, lasciando così la personalizzazione alla residuale dimensione dell’eccezionalità delle condizioni psicofisiche del caso concreto.

È, come detto, nel 2011 che la suprema Corte di Cassazione – in due notissime sentenze che rientrano a pieno titolo tra i pilastri del nostro moderno sistema di liquidazione del danno alla persona – diede alla tabella milanese la “patente” di tabella unica nazionale di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale (le sentenze nn. 12408 e 14402 del giugno 2011).

La tabella di Milano è così divenuta il parametro normativo di base non certo per la sua dimensione più o meno compensativa, nemmeno per l’aspirazione alla perfezione del ristoro: la tabella milanese è tale, oggi, perché storicamente è lo strumento che ha sempre avuto (e ha ancora oggi) una diffusione a livello nazionale del tutto uniforme e non derogata.
La tabella veneziana oggi riproposta porta, invece, sul piano applicativo, a valori mediamente (in certe lesioni) molto più alti di quelli determinati con la tabella milanese.

Uno strumento distante dallo scenario storico e giuridico

Il grave delta compensativo che denota l’applicazione del sistema veneziano rispetto al primato milanese porterebbe, dunque, se adottato, a forti disparità di trattamento che non potranno trovare, a nostro parere, giustificazione e conforto di legittimità se sottoposte alla censura della Corte suprema.

L’elaborazione del tribunale di Venezia, dunque, appare un meccanismo - pur efficace sul piano della ricerca dell’equilibrio compensativo - del tutto ultroneo al momento giuridico e storico.

Non appare, infatti, in linea con i dettami di legittimità tracciati negli ultimi anni dalla suprema Corte di Cassazione, che ha manifestato di privilegiare un principio di equità basale nazionale del danno rispetto a quello della valenza discrezionale dei diversi criteri locali.
Nemmeno, tale strumento appare oggi in linea con le aspirazioni concrete del nostro Parlamento, ove sono in fase di approvazione finale non solo la formulazione di una tabella nazionale (pur limitata al danno da Rc auto e, di riflesso, anche al risarcimento da colpa medica), ma anche (secondo la formulazione del nuovo testo normativo degli artt. 138 e 139 Cod. Ass.) alla codifica della nozione e dei criteri di risarcimento del danno non patrimoniale.  




© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti