Introdotta la disciplina dell’home insurance
Come è noto agli operatori del settore, il famoso articolo 22 del Decreto sviluppo bis ha introdotto numerose novità nell'ambito assicurativo, la più importante delle quali è senz'altro la caduta del divieto di collaborazione fra intermediari assicurativi principali
01/08/2013
Oltre alla predetta riforma, il Decreto ha anche dato mandato alla neonata Ivass di emanare una serie di provvedimenti attuativi su altri aspetti di rilevante impatto operativo per le imprese e gli intermediari di assicurazione, fra cui una norma riguardante la predisposizione, a cura delle compagnie, di aree riservate ai contraenti sui propri siti internet.
In esecuzione del mandato della norma primaria, Ivass ha emanato, in data 16 luglio, un provvedimento che ha integrato il Regolamento 35 ed ha introdotto un nuovo titolo relativo all'informativa via web.
Innanzitutto si segnala come, in merito a questo tema, l'ambito di applicazione è riservato alle imprese con sede legale in Italia e, unicamente per l'esercizio dell'assicurazione r.c. auto e natanti, alle compagnie comunitarie ammesse ad operare in Italia.
Secondariamente, un punto di notevole interesse, da una prospettiva operativa, consiste nel fatto che la vigilanza, anche a seguito dei commenti che sono pervenuti in merito a questo provvedimento, ha ritenuto di escludere che le imprese si attivino per un'area riservata per alcune tipologie particolari di polizze, quali quelle inerenti le coperture non standardizzate e che prevedono una negoziazione - i.e. quelle relative a flotte di natanti, ad alcuni rischi agricoli e in generale i grandi rischi - e a quei contratti di assicurazione accessori di prodotti e servizi con premio inferiore a 100 euro, nonché a quelle polizze di rilevanza temporale limitata - ad es. le polizze abbinate a viaggi di breve durata, quelle connesse a manifestazioni sportive.
Sempre in riferimento al regime delle eccezioni, le polizze collettive hanno visto diramarsi la propria disciplina in tre branche: la prima riguarda le usuali polizze collettive, per cui per queste, l'accesso all'area riservata è consentito a contraente e assicurato, qualora sopporti il costo della polizza o sia portatore di un interesse, la seconda concerne le polizze connesse a finanziamenti e mutui, per le quali, in un'ottica di tutela del consumatore, il regime è il medesimo di quello delle polizze individuali ed infine la terza, relativa ai contratti per conto di chi spetta, che vengono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento.
Si segnala, infine, come il regime di entrata in vigore sia articolato, in ragione delle problematiche operative che il provvedimento inevitabilmente crea. Quest'ultimo, infatti entra in vigore il primo settembre 2013 e le compagnie hanno fino al primo novembre per adeguarsi alle disposizioni. Diversamente, per quanto concerne i contratti in corso, la tempistica si allunga: il provvedimento infatti prevede che le compagnie predispongano un piano di adeguamento entro il primo gennaio 2014, da realizzare nei successivi sei mesi.
In esecuzione del mandato della norma primaria, Ivass ha emanato, in data 16 luglio, un provvedimento che ha integrato il Regolamento 35 ed ha introdotto un nuovo titolo relativo all'informativa via web.
Innanzitutto si segnala come, in merito a questo tema, l'ambito di applicazione è riservato alle imprese con sede legale in Italia e, unicamente per l'esercizio dell'assicurazione r.c. auto e natanti, alle compagnie comunitarie ammesse ad operare in Italia.
Secondariamente, un punto di notevole interesse, da una prospettiva operativa, consiste nel fatto che la vigilanza, anche a seguito dei commenti che sono pervenuti in merito a questo provvedimento, ha ritenuto di escludere che le imprese si attivino per un'area riservata per alcune tipologie particolari di polizze, quali quelle inerenti le coperture non standardizzate e che prevedono una negoziazione - i.e. quelle relative a flotte di natanti, ad alcuni rischi agricoli e in generale i grandi rischi - e a quei contratti di assicurazione accessori di prodotti e servizi con premio inferiore a 100 euro, nonché a quelle polizze di rilevanza temporale limitata - ad es. le polizze abbinate a viaggi di breve durata, quelle connesse a manifestazioni sportive.
Sempre in riferimento al regime delle eccezioni, le polizze collettive hanno visto diramarsi la propria disciplina in tre branche: la prima riguarda le usuali polizze collettive, per cui per queste, l'accesso all'area riservata è consentito a contraente e assicurato, qualora sopporti il costo della polizza o sia portatore di un interesse, la seconda concerne le polizze connesse a finanziamenti e mutui, per le quali, in un'ottica di tutela del consumatore, il regime è il medesimo di quello delle polizze individuali ed infine la terza, relativa ai contratti per conto di chi spetta, che vengono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento.
Si segnala, infine, come il regime di entrata in vigore sia articolato, in ragione delle problematiche operative che il provvedimento inevitabilmente crea. Quest'ultimo, infatti entra in vigore il primo settembre 2013 e le compagnie hanno fino al primo novembre per adeguarsi alle disposizioni. Diversamente, per quanto concerne i contratti in corso, la tempistica si allunga: il provvedimento infatti prevede che le compagnie predispongano un piano di adeguamento entro il primo gennaio 2014, da realizzare nei successivi sei mesi.
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