Prime concrete applicazioni della Legge Balduzzi al settore penale
Una bella sentenza della IV sezione della Cassazione Penale (n.16237 del 9 aprile 2013) consente di fare il punto sulla disciplina applicativa della normativa introdotta in materia di responsabilità del medico, dalla così detta legge Balduzzi.
08/10/2013
La vicenda è quella di un medico condannato dalle corti territoriali per avere leso, durante un intervento di ernia discale, la vena e l'arteria iliaca prospicienti alla sede di intervento, causando il decesso del paziente.
Il profilo di colpa veniva identificato nella violazione della regola enunciata in parte della letteratura di non agire chirurgicamente in profondità superiore a tre centimetri.
Il medico ricorre in Cassazione deducendo che, alla luce della nuova legge Balduzzi, la sua condotta, conforme alle linee guida del settore chirurgico neurologico, doveva indurre la corte ad assolverlo in ragione della norma citata, che esclude la imputazione per colpa lieve del medico che si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche accreditate dalla scienza medica (art. 3, comma I della legge 8 novembre 2012).
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del medico e annulla la sentenza di condanna per non avere i giudici del merito, appunto indagato in ordine alla attinenza della condotta del sanitario a quanto previsto dalle linee guida del tipo di approccio chirurgico. Ricordano i giudici del supremo Collegio che le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un'utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente e appropriato, le decisioni terapeutiche".
L'indagine del giudice sulla condotta del medico si deve quindi basare, oggi, non solo sulla legge, ma trarre anche supporto da atti di rango inferiore come le linee guida, che possono contribuire a fondare il rimprovero soggettivo del medico indagato.
Colpa lieve penalmente irrilevante
La legge Balduzzi ha quindi di fatto determinato una parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.
Tale restrizione della portata incriminante della condotta del medico ha avuto luogo attraverso due passaggi: l'individuazione di un'area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida da una parte; e, dall'altra, l'attribuzione di valenza penale alla sola colpa grave, divenendo, di contro, la colpa lieve penalmente irrilevante.
Non si tratta quindi di una norma a impatto neutro nella casistica giudiziaria che vede i medici esposti a indagine nell'esercizio della propria professione, perché l'abrogazione parziale di una norma di imputazione penale riduce l'area della censurabilità della condotta del medico in sede penale.
Dubbi di valutazione nella responsabilità civile
La linearità dei principi enunciati nella decisione della Corte in ordine alla disciplina della colpa penalistica (e la valida indagine in ordine alla efficacia disciplinare della novella introdotta) stride non poco con la contrapposta e approssimativa valutazione che è stata attribuita alla stessa legge nel comparto civile, ove, almeno per le prime decisioni esaminate, la novella sembra transitare del tutto ignorata anche sotto l'aspetto della efficacia dispositiva della norma.
Ci si chiede da più parti in dottrina, invero, se nell'ipotesi in cui il medico non possa essere condannato in sede penale per colpa lieve, essendosi conformato alle condotte imposte dalle linee guida, lo stesso debba essere giudicato dal giudice civile solo per il profilo della colpa extracontrattuale, uscendo così dalle angustie processuali e sostanziali che caratterizzano altrimenti la sua posizione nella sfera della responsabilità civile. Basti per tutte un veloce esame (la motivazione infatti è assai sbrigativa ) della sentenza resa di recente dalla III sezione civile della stessa Corte (n.4030 del 2012) ove il richiamo del medesimo art.3 comma I della legge alla disciplina appunto aquiliana e non contrattuale (ex art. 2043 c.c.) è liquidato come "irrilevante" in modo unilaterale e autoreferenziale, senza una apparente approccio ermeneutico, né men che meno giuridico.
In assenza di una rivisitazione più coerente al dettato normativo recente della disciplina civilistica, l'effetto sarà quindi inevitabilmente quello di ampliare ancor di più il solco tra i profili penali e quelli civili della colpa in sanità, edificando sempre più un ingiustificato sistema bifronte della medesima fattispecie di colpa.
Filippo Martini, Studio legale Mrv
Il profilo di colpa veniva identificato nella violazione della regola enunciata in parte della letteratura di non agire chirurgicamente in profondità superiore a tre centimetri.
Il medico ricorre in Cassazione deducendo che, alla luce della nuova legge Balduzzi, la sua condotta, conforme alle linee guida del settore chirurgico neurologico, doveva indurre la corte ad assolverlo in ragione della norma citata, che esclude la imputazione per colpa lieve del medico che si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche accreditate dalla scienza medica (art. 3, comma I della legge 8 novembre 2012).
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del medico e annulla la sentenza di condanna per non avere i giudici del merito, appunto indagato in ordine alla attinenza della condotta del sanitario a quanto previsto dalle linee guida del tipo di approccio chirurgico. Ricordano i giudici del supremo Collegio che le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un'utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente e appropriato, le decisioni terapeutiche".
L'indagine del giudice sulla condotta del medico si deve quindi basare, oggi, non solo sulla legge, ma trarre anche supporto da atti di rango inferiore come le linee guida, che possono contribuire a fondare il rimprovero soggettivo del medico indagato.
Colpa lieve penalmente irrilevante
La legge Balduzzi ha quindi di fatto determinato una parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.
Tale restrizione della portata incriminante della condotta del medico ha avuto luogo attraverso due passaggi: l'individuazione di un'area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida da una parte; e, dall'altra, l'attribuzione di valenza penale alla sola colpa grave, divenendo, di contro, la colpa lieve penalmente irrilevante.
Non si tratta quindi di una norma a impatto neutro nella casistica giudiziaria che vede i medici esposti a indagine nell'esercizio della propria professione, perché l'abrogazione parziale di una norma di imputazione penale riduce l'area della censurabilità della condotta del medico in sede penale.
Dubbi di valutazione nella responsabilità civile
La linearità dei principi enunciati nella decisione della Corte in ordine alla disciplina della colpa penalistica (e la valida indagine in ordine alla efficacia disciplinare della novella introdotta) stride non poco con la contrapposta e approssimativa valutazione che è stata attribuita alla stessa legge nel comparto civile, ove, almeno per le prime decisioni esaminate, la novella sembra transitare del tutto ignorata anche sotto l'aspetto della efficacia dispositiva della norma.
Ci si chiede da più parti in dottrina, invero, se nell'ipotesi in cui il medico non possa essere condannato in sede penale per colpa lieve, essendosi conformato alle condotte imposte dalle linee guida, lo stesso debba essere giudicato dal giudice civile solo per il profilo della colpa extracontrattuale, uscendo così dalle angustie processuali e sostanziali che caratterizzano altrimenti la sua posizione nella sfera della responsabilità civile. Basti per tutte un veloce esame (la motivazione infatti è assai sbrigativa ) della sentenza resa di recente dalla III sezione civile della stessa Corte (n.4030 del 2012) ove il richiamo del medesimo art.3 comma I della legge alla disciplina appunto aquiliana e non contrattuale (ex art. 2043 c.c.) è liquidato come "irrilevante" in modo unilaterale e autoreferenziale, senza una apparente approccio ermeneutico, né men che meno giuridico.
In assenza di una rivisitazione più coerente al dettato normativo recente della disciplina civilistica, l'effetto sarà quindi inevitabilmente quello di ampliare ancor di più il solco tra i profili penali e quelli civili della colpa in sanità, edificando sempre più un ingiustificato sistema bifronte della medesima fattispecie di colpa.
Filippo Martini, Studio legale Mrv
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