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Pip, la risposta di Ivass sull'Adeguatezza

L'Istituto risponde alle richieste di chiarimenti dell'Ania su come gestire gli adempimenti normativi dopo il regolamento di Covip per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari. L'analisi di Alessandro Bugli, membro del centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali e avvocato dello studio legale Taurini-Hazan

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Per il tema non basterebbe un’enciclopedia, ma nel mondo 4.0 si cercherà di non rubare più di un paio di minuti. A ridosso del Capodanno, passato da tanti, compreso chi scrive, a modello festa con il maestro Canello, Ivass ha chiarito la sua posizione sulla gestione dell’adeguatezza nella raccolta di adesioni ai Pip. 
Prima di passare a descrivere i contenuti della nota dell’Istituto, piace ricordare questa segua di qualche giorno il pezzo Pip: che fare con l'Adeguatezza?, a firma dello scrivente, dove si era avuto modo di trattare l’argomento. 

Chi ha avuto modo di leggerlo ricorda come all’esito della trattazione dei vari temi ci si fosse spesi in questo senso: "Sussistono …validi argomenti per ritenere che aggiungere alla lista degli adempimenti Covip la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 52 del regolamento 5 risulterebbe essere francamente una superfetazione rispetto ai fini perseguiti. L’obiettivo, se non ci si inganna, è la scelta consapevole dell’interessato sull’aderire o meno a una forma pensionistica complementare, su quale delle tante privilegiare e, eventualmente, su quale comparto investire i propri risparmi. Il rispetto dei dettami dell’articolo 11 del regolamento Covip del 25 maggio 2016 … e la corretta e attenta compilazione del nuovo questionario di autovalutazione sembrano assolvere pienamente al fine".  
Non si tratta evidentemente di capire se le conclusioni raggiunte il 19 dicembre scorso siano o meno coerenti alle autorevoli indicazioni dell’Istituto di vigilanza, quanto comprendere se e cosa succederà per i fondi pensione a matrice assicurativa dopo la nota in commento.

L'ADEGUATEZZA RESTA CENTRALE PER LA DISTRIBUZIONE
Altra premessa necessaria, è quella relativa alla indubitabile importanza per il mercato assicurativo di oggi e di domani, in coerenza con i dettami Idd, del proporre soluzioni adeguate agli interessi dei potenziali contraenti/aderenti e, quindi, nel proseguire nella lettura non si vuole in alcun modo che passi un messaggio di segno diverso. La valutazione di adeguatezza è certamente uno dei temi di maggiore interesse e centralità per la distribuzione assicurativa, tanto più nel Belpaese, dato lo stato di sottoassicurazione in cui riposa. Sottoassicurazione, sinonimo di scarsa attenzione ai propri rischi e bisogni, alla quale consegue di tutta evidenza una maggiore necessità di interventi postumi a sollievo e correttivo da parte dello Stato, senza che ciò sia sempre e necessariamente dovuto.

SUFFICIENTI LE REGOLE DI COVIP 
Tornando al tema e concentrandoci sul corretto rapporto tra le regole Covip e Ivass in materia di raccolta delle adesioni ai fondi pensione complementari, solo qualche settimana fa, ero finito per sostenere che le regole di cui al nuovo regolamento Covip del 25 maggio 2016 (in dettaglio, l’articolo 111  e l’introdotta regola sul confronto delle schede costi e, quindi, non solo, o almeno non soltanto, a compilazione dell’introducendo questionario di autovalutazione) fossero ben sufficienti per assolvere anche le finalità di cui al regolamento intermediari di Ivass e, in dettaglio, al suo articolo 52 in materia di valutazione di adeguatezza. 
Sostenere altrimenti significherebbe, tra l’altro, finire per concludere che seguendo puntualmente le sole indicazioni di Covip di cui al suo regolamento si rischierebbe di sottoporre al potenziale aderente una soluzione previdenziale inadeguata. Cosa, questa, francamente non creduta e non rispondente al vero. Il tutto volendo ammettere che si possa sostenere, in termini più generali, che l’adesione a un fondo pensione possa mai essere inadeguata per qualcuno di noi, tanto più a seguito della riforma Dini ex legge 335 del 1995 e revisione Monti/Fornero ex articolo 24 della legge 201 del 2011, con pressoché generalizzata estensione a tutti, salvo alcuni casi, comunque necessitanti di previdenza complementare, del metodo di calcolo contributivo della pensione e rivalutazione dei contributi versati in funzione della media quinquennale del Pil nominale; Pil che certo non corre e non lo farà per tanto tempo. 

IVASS, POSSIBILE SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI...
Orbene, vediamo la posizione di Ivass a fronte del puntuale e corretto quesito sul punto da parte di Ania nell’interesse delle associate e, più generalmente, del mercato assicurativo. La partenza della nota è certamente in linea con l’auspicato mancato raddoppio delle pratiche assuntive. 
Si legge nella nota Ivass del 29 dicembre scorso: "Allo scopo di evitare sovrapposizioni e parziali duplicazioni d’informazioni, si ritiene possibile una semplificazione degli adempimenti informativi che consenta all’intermediario assicurativo di acquisire parte delle informazioni di adeguatezza del prodotto offerto attraverso l’utilizzo del questionario Covip che ha finalità parzialmente coincidenti con i criteri di valutazione dell’idoneità dei contratti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa assicurativa".  


...PERÒ? PERÒ, C’È SEMPRE UN PERÒ 
Le parole parte e parzialmente utilizzate nell’avvio di nota non lasciano presagire nulla di buono. 
Prosegue l’Istituto: "Tuttavia, in considerazione di quanto previsto dalla normativa Ivass in termini di informativa da richiedere al contraente e di adempimenti in caso di mancata o parziale acquisizione delle informazioni richieste o di inidoneità del contratto previdenziale scelto dal contraente, il processo di valutazione dell’idoneità del prodotto previdenziale deve essere adeguatamente implementato.  Infatti, in base all’articolo 52 del regolamento 5 del 2006 gli intermediari assicurativi a) sono tenuti ad acquisire, in fase precontrattuale, informazioni che consentano la sottoscrizione di contratti adeguati alle esigenze assicurative o previdenziali del contraente, in particolare, notizie di carattere personale e familiare, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla propensione al rischio e alle aspettative in termini di durata del contratto e di rischi finanziari connessi al contratto da concludere, b) devono conservare evidenza dell’eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste ovvero dei motivi di inadeguatezza delle proposte contrattuali sottoscritte rispetto alle risposte fornite c) sono passibili di sanzioni (disciplinari e pecuniarie) in caso di inosservanza degli adempimenti suddetti". Tutto qui.

DUE LETTURE POSSIBILI
Ora, la lettura della nota può condurre, come sempre e non certo per colpa dell’estensore, a due letture ben differenti tra loro: 

1) Quella preferita e preferibile per il migliore equilibrio e rispetto degli interessi in gioco (imprese e utenza, senza ricadere in esasperazioni formalistiche e burocratiche), ma meno creduta e apparentemente smentita dal testo della nota Ivass (si veda il passo per cui il "processo di valutazione dell’idoneità del prodotto previdenziale deve essere adeguatamente implementato"), a favore della bastevolezza dell’adeguarsi ordinariamente ai dettami del regolamento Covip del 25 maggio 2016 (apparentemente sufficiente a dare risposta già così a tutte le istanze dell’articolo 52 del regolamento 5 per intermediari del settore assicurativo) e, solo, ove (per assurdo, residualmente e in concreto) non si disponesse di tutte le informazioni utili per poter giudicare dell’adeguatezza dell’offerta previdenziale, necessità di richiedere e di integrare la valutazione con tali dati;

2) La seconda ipotesi, ben più creduta ma apparentemente contraria alle finalità del dlgs 252 del 2005 (per cui tutte le forme pensionistiche dovrebbero essere equiparate tra loro, senza distinzioni di sorta, anche ragionevolmente in termini di proposizione dell’offerta), per la facoltativa espunzione dal questionario di valutazione dell’adeguatezza assicurativo di quanto è già ottenibile tramite la compilazione del questionario di autovalutazione Covip. 

DOPPIO QUESTIONARIO?
Ove si accolga l’interpretazione di cui al numero 2 che precede, si verrebbe così, forse, a raggiungere il non ambito obiettivo di passare da uno solo a due questionari di valutazione dell’adeguatezza dell’offerta (uno Covip e uno Ivass). Vero, sì, che almeno in ambito Ivass non è necessario prevedere la compilazione di un vero e proprio questionario, e così il doppio questionario non sarebbe testualmente una regola, ma la prassi (come noto) ne impone comunque l’utilizzo a fini probatori in ipotesi di future contestazioni e vertenze.  E, così, forse, si ripete, doppio questionario. 

In conclusione, forse è vero che "se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". 
Non resta che attendere di conoscere come le singole imprese assicurative interessate e le loro reti distributive si adegueranno (se non lo hanno già fatto) alle nuove procedure di raccolta delle adesioni.

NOTA:
1) I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi; c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e con le altre Sezioni della Nota informativa; e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori; g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva; h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti; i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.

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