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Quando la Cassazione non aiuta, anzi confonde

Torna di moda il tema delle lesioni lievi? Una sentenza dello scorso settembre della Suprema Corte, secondo alcune interpretazioni, mirerebbe a depotenziare il valore dell’accertamento clinico strumentale obiettivo per la risarcibilità del danno. L’analisi di Giovanni Cannavò e Maurizio Hazan

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Da qualche giorno rimbalza, su alcuni siti e in determinate pubblicazioni telematiche, la notizia secondo la quale la Suprema Corte avrebbe di recente “rivisitato” la disciplina del risarcimento delle lesioni di lieve entità nella Rc auto, fornendo la propria interpretazione del combinato disposto degli artt. 32 comma tre ter e tre quater del d.l. n. 1 del 2012. Ci riferiamo alla sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016 con la quale la Cassazione avrebbe aderito – sempre secondo talune voci aleggianti nell’etere – a una visione “elastica” e sostanzialistica delle due disposizioni; una visione tesa a scardinarne le differenze strutturali e a propugnarne una lettura tale da depotenziare, e anzi azzerare, il valore del vincolo imposto dall’art. 32 comma tre ter , nella parte in cui afferma l’irrisarcibilità delle lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

L’enfasi con la quale tale notizia viene oggi diffusa non può sorprendere, se sol si ricordano le resistenze con cui numerosi operatori del settore accolsero le due disposizioni, contestandone l’ingiustizia e, addirittura, la contrarietà ai principi cardinali della nostra costituzione. Ciò che, in allora, taluni rifiutavano era proprio il fatto che la valorizzazione di postumi permanenti derivanti da lesioni di lievi entità dovesse esser rimessa, oltre che a valutazioni medico legali condotte secondo le leges artis, al vaglio di accertamenti strumentali.

Sennonchè, passata la “buriana” iniziale, il dibattito sembrò per lungo tempo sopirsi, anche – e forse soprattutto - per effetto di due interventi della Consulta, la quale, senza apparenti sfumature, confermò la bontà dell’impianto normativo, accogliendone l’interpretazione letterale (in quanto perfettamente compatibile con i principi espressi dalla Carta Costituzionale).

Ed è noto come - in quel periodo di “quiete” sia vistosamente calata  quella litigiosità bagatellare e spesso speculativa che per tanto tempo aveva infestato le aule di giustizia  (proprio perché arginata dai filtri imposti dalle nuove disposizioni). 

Ecco  dunque che a qualcuno può non esser sembrato vero di poter rimettere tutto in discussione; ed a quel qualcuno la sentenza n. 18773/2016 è parsa occasione davvero imperdibile.

Ma è davvero così?

Possiamo veramente sostenere che la Cassazione, con quest’ultimo intervento,  abbia voluto riaprire i varchi entro i quali i professionisti del “collo debole”  si erano tanto facilmente incuneati prima della riforma del 2012?.
Probabilmente no.

Il caso e la sentenza

Il caso deciso dalla Suprema Corte - relativo a lesioni da incidente stradale - riguardava la sola richiesta di risarcimento di un periodo di 7 giorni di inabilità temporanea, fondati su un certificato di pronto soccorso per contusione della spalla (non precisata dx/sn) al torace e alla regione cervicale senza alcuna pretesa di postumi permanenti. Richiesta che era stata rigettata nei primi gradi di giudizio in quanto non adeguatamente sostenuta dai supporti probatori imposti dall’art. 32 commi tre ter  e quater del D.L. n. 1 23 gennaio 2012.

Difficile comprendere come mai una consimile vicenda sia potuta approdare in Cassazione e perché mai l’impresa assicuratrice abbia così pervicacemente resistito in sede di legittimità, pur a fronte di una decisione di merito certamente errata, a livello di principio.
Proprio perché temporanei, e quindi non sottoposti come i permanenti al vincolo dell’”accertamento clinico, strumentale, obiettivo”, postumi reclamati in prime cure avrebbero potuto/dovuto esser valorizzati dal Giudice del merito.

Inevitabile, dunque, la conclusione alla quale perviene, senza incertezze, la Cassazione, la quale coglie in modo pungente l’”evidente l'errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale - pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) - ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall'attrice) in favore della stessa Barbagallo nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni", le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico" alla stregua dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.”

Ora, questo passo (conclusivo e risolutivo) della sentenza non suscita alcuno stupore né giustifica particolari suadenze narrative giacchè si limita a declinare l’ovvio e cioè che:

  1. Il caso riguarda postumi temporanei;
  2. agli stessi non si applica il più rigoroso filtro accertativo imposto per i postumi permanenti dall’art. 32 comma 3 ter del D.L. 1 del 2012;
  3. in applicazione dell’art. 32 comma 3 quater, il referto di pronto soccorso dà conto di una diagnosi effettuata de visu, in quanto tale meritevole di esser presa in considerazione al fine di poter fondare, sulla stessa, una valutazione medico legale dei postumi (temporanei) effettivamente derivanti alla ricorrente.

Del tutto correttamente, dunque, la Cassazione considera “…fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello là dove questa ha escluso che la [ricorrente, n.d.r.] abbia fornito la prova, secondo le "rigorose modalità prescritte ex lege", delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute "non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico".

Condiviso – pienamente - il punto, vi è da chiedersi perché una tanto ovvia conclusione possa aver suscitato un così spiccato interesse e giustificato il levarsi di nuove voci tese a sostenere che anche in caso di postumi permanenti non sarebbero più necessari gli accertamenti strumentali (clinici, obiettivi) postulati dal comma tre ter .

A voler ben vedere questo argomentare “di ritorno” sembra appoggiarsi interamente su di un passo della sentenza, steso in forma di obiter, in cui l’estensore, in guisa di autentico fuor d’opera, prende un’impressionistica posizione su entrambi le disposizioni (commi tre ter e tre quater) che disciplinano il quomodo  del risarcimento delle lesioni di lieve entità: Si legge, infatti, nella sentenza che il comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, esplicherebbero entrambi “…. (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

Non si comprende perché la Suprema Corte abbia sentito il bisogno di “raccontarci  incidentalmente -  e senza che ve ne fosse alcuna necessità (dal momento che il caso è stato poi risolto in piana applicazione del solo comma tre quater) - il suo pensiero a proposito della ratio sottesa alla riforma del 2012.

Rimane il fatto che il ragionamento di cui sopra, sincopato e frettoloso, finisce per compiere una specie di crasi dei due comma, accomunandoli sotto il profilo della ratio e riunendo in un’unica formula i criteri scientifici (il visivo-clinico-strumentale) di accertamento da entrambi predicati, senza distinguerne l’ambito. Criteri che non sarebbero gerarchicamente ordinati tra loro e non dovrebbero esser unitariamente intesi, bensì utilizzati secondo le leges artis. 

Il che – eccoci al punctum dolens – confermerebbe, secondo qualcuno,  che anche per i postumi permanenti (ad esempio, da “colpo di frusta”, per rimanere nell’ambito delle casistiche che le disposizioni in oggetto volevano “contenere”)  il medico legale non sarebbe affatto tenuto a verificare preliminarmente l’esistenza di accertamenti strumentali (in assenza dei quali nessun postumo permanente potrebbe esser dichiarato), rimanendo invece libero di affidarsi ad uno qualsiasi dei criteri alternativi, purchè “conducenti ad un obiettività dell’accertamento stesso”. Ecco, dunque, che la Cassazione avrebbe sancito un ritorno alla situazione di partenza, antecedente alla riforma, e propugnato una tesi che, già da qualche voce sostenuta all’indomani del Decreto Liberalizzazioni, finiva per assegnare ai due commi una mera valenza “esortativa” e niente affatto precettiva: una specie di semplice richiamo – alla categoria medico legale ed a giudici – ad operare diligentemente e con rigore, abbandonando quel lassismo che aveva sovente condotto all’accertamento di danni permanenti speculativamente esagerati, quando non addirittura inesistenti.

Al riguardo, tutti ben ricorderanno l’acceso dibattito che aveva tenuto banco dopo la promulgazione delle norme; e parimenti ricorderanno di come tra le varie interpretazioni proposte, sia poi prevalsa quella che accoglieva, in termini letterali e sostanziali, il discrimine voluto dal legislatore tra lesioni strumentalmente accertate e quindi obiettivabili e lesioni riconducibili alla mera soggettività. E la triplice aggettivazione dell’accertamento  - che deve essere clinico strumentale obiettivo, come riportato nel testo di legge senza virgole o congiunzioni – voleva dire, tradotta nella pratica valutativa, che la lesione dovesse rispondere a tutti e tre i requisiti e quindi essere obiettivabile, ovvero accertabile sia dal punto di vista medico che strumentale.

Parimenti, era stato condiviso il principio che i due comma parlano chiaramente di lesione e non di menomazione essendo pacifico che, ove quella non sia accertata non possa discenderne una menomazione e quindi un danno biologico permanente.
Tale essendo lo status quo ante, non crediamo che alla Sentenza 18773/16 possano esser attribuiti significati eccedenti rispetto alla sua reale portata; né riteniamo che la Cassazione abbia voluto superare, in poche righe, il dettato legislativo né, tanto meno, la posizione sostenuta dalla Consulta al riguardo (posizione, al contrario, espressamente fatta propria dalla stessa Suprema Corte nell’incipit della sentenza in commento, la dove si occupava del regime di operatività temporale dei due comma controversi).
Dopo tutto,  è solo di danno temporaneo che si è parlato, null’altro.

Un punto fermo: la posizione della Corte Costituzionale.


Diversamente opinando, e ragionando al contrario, dovremmo invece dire che la Cassazione, con pochi tratti distratti di penna, ha cancellato gli elementi salienti della riforma e la netta differenziazione, dalla stessa compiuta, a proposito della diversa criteriologia da adottare a seconda che si tratti di postumi permanenti o temporanei; ciò, ripetesi,  in spregio a quanto statuito – qui senza ombre né dubbi – dalla Corte Costituzionale. Sennonchè, è la stessa pronunzia in commento a richiamare proprio la posizione della Consulta, tradendo una certa ambiguità di fondo e, in ogni caso, descrivendo la celebre sentenza 235 del 2014 quale fonte dalla quale attingere la necessaria interpretazione della normativa di riferimento:  “Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma ([ndr: l’art. 32 comma tre quater], avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità "non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo")….

Di più, la Cassazione non sembra aver dubbi circa il fatto che, proprio in aderenza a quanto statuito dalla Consulta, le due disposizioni (il ter  ed il quater) abbiano un ambito di applicazione ben separato: “la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo”. Ora, l’affermazione di una tal chiara distinzione  non avrebbe senso laddove poi venisse in concreto obnubilata da un’interpretazione lasca e confusoria, tale da appiattire le due norme entro un identico perimetro semantico ed operativo.

Ma a tutto voler concedere, il tentativo di individuare in quell’obiter dictum  sopra riportato le ragioni di un ritorno al passato (e di una cancellazione sostanziale della riforma del 2012) par destinato a rimbalzare violentemente proprio contro quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non solo nella citata sentenza 235/2014 ma anche – e forse soprattutto -  nella successiva ordinanza n. 242 del 2 dicembre 2015.

In quella decisione, invero, il Giudice delle leggi, in applicazione della medesima ratio decidenti di cui all’arresto del 2014, ha invero rigettato expressis verbis, ritenendola manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dei commi 3-ter e 3-quater  confermando, da un lato,  l’esclusione della  “necessità” di un riscontro strumentale nell’accertamento del danno temporaneo (che quindi, si legge testualmente nell’ordinanza, può essere essere anche solo «visivamente», accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria); ma ribadendo, dall’altro, che la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno “permanente” alle “microlesioni” sarebbe da considerarsi del tutto “… rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, «in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi».
 
In conclusione

Ciò posto, torniamo – in conclusione – alla sentenza in commento ricordando come la stessa, in concreto,  paia  perfettamente giustificabile sul piano del caso de quo e della risarcibilità dei postumi temporanei azionati dalla ricorrente. 

Al di fuori di questo, limitatissimo, ambito, la sentenza – di per sé non particolarmente rilevante – rivela addirittura una criticabile cripticità ed un’insanabile antinomia motivazionale. Impossibile, dunque, conferirle una portata diversa o addirittura  erigerla a monumento per un ritorno al passato e per una cancellazione del ruolo (necessario e vincolato) assegnato dall’art. 32 comma tre ter al criterio strumentale nell’accertamento  dei postumi permanenti.

Ove l’obiter più volte ricordato dovesse vivere come massima (cosa assai probabile), il rischio di dar corso a nuovi contrasti, specie davanti ai giudici di prossimità, sarebbe tutt’altro che trascurabile, con buona pace delle intenzioni poste a presidio della riforma del 2012. 

Il che attesta una distorsione del nostro sistema giurisdizionale tutt’altro che infrequente. Anziché attenersi alla regola del massimo rigore, propria del ruolo, la giurisprudenza di legittimità spesso si fa prendere la mano, volendo far “romanzo” o storia. Così, sovente, le sentenze di Cassazione si abbandonano a fugaci coloriture impressionistiche - od a meri punti di vista - che, spesso appena accennati incidentalmente, costituiscono insidiosi fuor d’opera.
Pericolosi strumenti, ove posti al servizio d’intenzioni capziose.


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